Onestamente si fa fatica a capire la logica che sottende alla gestione amministrativa dell’Ente Regione, per quanto concerne l’accorpamento in poche mani del grosso delle funzioni e delle materie che l’Ente esercita. Ci hanno abituato in questi tre anni mezzo a viaggiare con un quarto dei dirigenti rispetto all’organico , senza che alcuno si sia adoperato per fare i concorsi, così che ogni dirigente ha almeno due o tre uffici da gestire in supplenza dei colleghi mancanti. Ma ,tira tira la corda, siamno arrivati anche a fare la stessa cosa con i dirigenti generali al punto che tre soli dirigenti generali, due dei quali esterni,amministrano tutti gli altri dipartimenti rimasti vacanti. Una situazione pazzesca che comporta disservizi , ritardi , possibili omissioni di adempimenti e alterazione del ruolo stesso del Dirigente generale che per legge è chiamato a coordinare gli uffici e non a dirigerli direttamente. Su tutto questo disastro, che forse non è voluto ma che paradossalmente si collega bene all’idea espressa dal Presidente di avere tutto nelle mani di pochi fedelissimi, si scarica l’ulteriore frana di una presunta illegittimità nella nomina degli stessi dirgenti esterni, per i quali più autorità di vigilanza e di controllo hanno sollevato dubbi circa la procedura di selezione che non può essere legata solo ad un concetto fiduciario ma anche all’assenza di professionalità interne capaci di dirigere un determinato settore. E qui si innesta la durissima presa di posizione della Direr Dirba ,il sindacato dei dirigenti regionali, che contesta gli affidamenti ad interim degli incarichi di direzione generale e ripropone la illegittimità delle procedure per gli affidamenti esterni. Ecco la nota del Sindacato:
Con delibera n. 701 del 2022 la Giunta Regionale (su proposta del Presidente e con l’assistenza del Segretario, chiamato a vagliarne la legalità) ha conferito ai tre dirigenti generali esterni pure un ulteriore incarico ad interim di direzione generale, nonostante gli stessi fossero stati illegittimamente nominati nel novembre dello scorso anno, non avendo preventivamente accertato l’assenza di personale dirigenziale interno a idoneo ricoprire gli incarichi e non appartenente al ruolo dirigenziale. La “patente” di illegittimità, non solo era stata evidenziata unitariamente dai Sindacati nell’immediatezza del conferimento dei tre incarichi citt., ma ha trovato pure la “bollinatura” da parte della locale Sezione della Corte dei Conti in sede del giudizio di parifica dei rendiconti 2019 e 2020 e – da quanto è dato conoscere – tale “patente”, già espressa in prevenzione, dovrebbe essere confermata nel prossimo giudizio di parifica del rendiconto 2021.
In particolare, la Corte dei Conti ha stabilito che l’«iter procedimentale non è stato seguito dalla Regione per l’attribuzione degli incarichi di vertice della Direzione Generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie, della Direzione Generale per le infrastrutture e la mobilità e della Direzione Generale per lo sviluppo economico il lavoro e i servizi alla comunità conferiti con deliberazione della Giunta regionale n. 775/2021». Si deve ritenere che la Corte avesse immediatamente indicato la violazione di legge cit. – anche se non costituiva oggetto precipuo delle annualità esaminate -, allo scopo di evitare che tali condotte in violazione di legge – funzionali ad avvantaggiare i predetti beneficiari – potessero arrecare ulteriori e più gravi danni.
Infatti, come già indicato in precedenza, l’affidamento di incarichi dirigenziali a personale estraneo ai ruoli della dirigenza interna è fonte di danno per responsabilità erariale, come è stato definitivamente cristallizzato in una identica vicenda, su istanza della DIRER Sicilia, dalla Corte dei Conti Siciliana, sia in primo grado che in appello, e, dal 20 ottobre 2022, anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Ebbene, la Giunta regionale, in composizione rimaneggiata, nonché con l’assenza dell’assessore, ing. Donatella Merra, anziché conformarsi alla decisione della Corte dei Conti, ha raddoppiato, conferendo agli stessi due incarichi di direzione generale e, a valle, una messe di dirigenze di uffici ad interim.
Nell’attualità, pertanto, all’interno della Giunta Regionale la Dott.ssa Piemontese (unica dirigente di ruolo interna) ha due direzioni generali, con l’aggiunta di 8 uffici su un totale di 14; il dott. Tricomi due direzioni generali, con l’aggiunta 2 uffici su un totale di 9; il dott. Morvillo due direzioni generali, con l’aggiunta 6 uffici su un totale di 9; il dott. Sabia due direzioni generali, con l’aggiunta 7 uffici su un totale di 13. Il dott. Tripaldi del Consiglio regionale ha, invece, una sola direzione generale e 2 uffici su un totale di 8.
Concentrare la gestione degli uffici nelle mani di poche persone, oltre che illegittimo, equivale a paralizzare definitivamente l’azione amministrativa. Ognun vede, poi che l’interim, da istituto straordinario di copertura degli uffici, poiché connotato dalla eccezionalità e temporaneità, è stato elevato sempre più a sistema ordinario di gestione. Ma tale ultima circostanza, denunciata in più occasioni, anche in sede di contrattazione decentrata costituirà oggetto di una successiva riflessione. In questa sede, invece, occorre segnalare a margine di tale incredibile vicenda che, di seguito ad una lettura ad usum delphini della disposizione di cui all’art. 3, D.L. n. 293 del 1994, si son lasciati decadere dal 30 settembre 2022 tre dirigenti generali appartenenti ai ruoli della dirigenza regionale a tempo indeterminato, chiamati a ricoprire le direzioni generali oggi affidate ad interim ai citt. dirigenti generali esterni, lasciandoli a tutt’oggi senza alcun incarico!
Allo stesso tempo, invece, si continuano illegittimamente e silenti a prorogare da oltre otto anni rapporti con alcuni dirigenti di ufficio estranei ai ruoli regionali ben oltre i termini inderogabili fissati dall’art. 19, c. 6, d.lgs. n. 165 del 2001 (tre o cinque anni)..
Nell’attualità, pertanto, in Regione Basilicata su nove dirigenze generali – tra Giunta e Consiglio regionale -, senza voler considerare le ulteriori due posizioni con una retribuzione superiore a quella dei dirigenti generali del Capo di Gabinetto, nonché di quella del Capo dell’Ufficio legislativo e della segreteria della Giunta, ritenuta pure asseritamente fiduciaria , solo una è ricoperta da una dirigente interna di ruolo, con buona pace delle regole per le nomine dei dirigenti generali, indicate dalla locale Sezione della Corte dei Conti con il giudizio di parifica di cui alla decisione n. 97/2021/PARI (cfr. Relazione Parte II, pagg. 142 e ss.):
«a) preventiva pubblicazione sul sito istituzionale del numero e della tipologia dei posti di funzione disponibili e dei criteri di scelta;
b) ricerca tra il personale interno;
c) qualora nessun dirigente interno sia in possesso delle caratteristiche professionali richieste, l’amministrazione può procedere ad affidare l’incarico a soggetti esterni in possesso delle caratteristiche di cui al comma 8 dell’art. 2 della l.r. n. 31 /2010 (comma che riproduce quanto stabilito dall’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001)». Nella cit. ritualità dovrà entrare – naturalmente – una adeguata motivazione a fondamento della scelta, nel rispetto dei principi civilistici di correttezza e buona fede , evitando provvedimenti cd. a “stampone” ovvero con motivazione solo apparente. ( vedi riferimenti a piè di pagina)
Non solo, ma tale situazione aggrava ancor di più – illegittimamente – il rapporto tra dirigenza interna di ruolo e quella esterna, in violazione dell’art. 19, d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 2, LR n. 31 del 2010. Infatti, fermo quanto si è detto in precedenza a proposito dei dirigenti generali, all’interno della Regione, nella sua globalità, vi sono 10 dirigenti esterni e 25 interni, laddove la cit. disposizione di cui all’art. 2, prevede un rapporto del 5% per i dirigenti generali e del 10% dei dirigenti di ufficio. Si invitano, pertanto- conclude la nota della Direr-i destinatari, ognuno per quanto di rispettiva competenza, a ripristinare immediatamente la legalità violata. Ferma ed impregiudicata ogni ulteriore e/o diversa iniziativa.
1 Cfr. Corte Cost. n. 82 del 2022.
2 Cfr. Corte dei Conti, Sez. Basilicata, decisione n. 97/2021/PARI, che ha richiamato la propria precedente decisione n. 42/2020/PARI, nella quale erano stati manifestati «perplessità in ordine alla presenza dei presupposti normativi ai fini del conferimento degli incarichi intuitu personae», nonché pure sulla quantificazione dei compensi agli stessi riconosciuti.
3 Cfr. Cass., Sez. Lavoro, ord. 27.05.2022, n. 17320.
4 cfr. Corte Conti Lombardia, Sez. Reg. Giurisd., 22.06.2017, n.91: «in ossequio a principi di legalità, imparzialità e di buon andamento della p.a., deve osservare norme primarie tese alla scelta dei dirigenti più meritevoli in sede concorsuale o di conferimenti di incarichi ex art.19, co.6, d.lgs. n.165 del 2001, comparando, in questo secondo caso, sul mercato (anche dei dirigenti interni) i curricula dei più titolati aspiranti a cui affidare la “miglior gestione della cosa pubblica”. La compiuta analisi e l’atomistico riscontro del curriculum, da trasporre in idonea motivazione non “a stampone”, è un basilare dovere dei vertici di un qualsiasi ente pubblico che conferisca incarichi dirigenziali esterni, ex art.19, co. 6, it
