LE REGIONI AL GOVERNO: NOI INVESTIAMO 4 MILIARDI, VOI NON CI TAGLIATE LE SPESE CORRENTI

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Negli ultimi ritocchi alla legge di bilancio, che ieri sera il Governo ha fatto, entra con tutta probabilità la proposta che il Comitato delle regioni ha messo a punto nel primo pomeriggio di ieri , e cioè l’impegno a fare investimenti per 4, 2 miliardi nei prossimi cinque anni in cambio di garanzie certe sul trasferimento annuale dei fondi per le spese correnti , sopratutto per le politiche sociali. Queste risorse di cui le Regioni parlano sono rivenienti dalla decisione della Corte Costituzionale del maggio scorso che ha dichiarato illegittima la norma che prevede il congelamento degli avanzi di amministrazione e la costituzione del fondo pluriennale vincolato, al punto che ai comuni è già stato avviato il rimborso delle spese vincolate.  Dicono le Regioni: noi ci impegnamo a spendere presto 4,2 miliardi di soldi che abbiamo per spese di ivnestimento e voi in cambio evitate di ridurci le spese di competenza, che seervono per far andare avanti i servizi. Inutile dire che questa sentenza riguarda particolarmente la Basilicata le cui royaties per tanti anni non sono state nella disponibilità reale della Regione.
“Abbiamo proposto al Governo un accordo nell”interesse di tutti: trasformiamo questo ”dare e avere” in un impegno delle Regioni per realizzare una mole estremamente rilevanti di investimenti per oltre 4,2 miliardi nei prossimi 5 anni. Al tempo stesso – ha aggiunto – possiamo liberare spazi
finanziari (circa 1,6 miliardi nel biennio) per poter effettivamente spendere le risorse. Infine chiediamo una garanzia per i trasferimenti previsti per le politiche sociali (1,4 miliardi nel 2019) e il finanziamento stabile di 75 milioni l”anno per il fondo trasporto disabili, oggi non previsto”.  Se il Governo accoglierà queste proposte “chiuderemo un accordo che potrà già entrare nel bilancio che il Consiglio dei ministri approverà nel pomeriggio – ha sottolineato Bonaccini – Avremo così messo le
Regioni nelle condizioni di poter funzionare e investire, mentre il Governo avrà certezza di  investimenti per sostenere la crescita. Sarebbe un accordo per il 2019 ma in larga parte anche sui prossimi anni che ci farebbe uscire dalla logica emergenziale del giorno per giorno”.

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DELLO SCORSO MAGGIO

È incostituzionale il blocco dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV) degli enti territoriali a partire dal 2020. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 101/2018 depositata oggi (relatore Aldo Carosi), che contiene tre dichiarazioni di illegittimità costituzionale di altrettante  disposizioni della legge di bilancio del 2017, la prima delle quali ha effetto nei confronti di tutti gli enti territoriali. Le altre due riguardano, rispettivamente, la spettanza allo Stato dei proventi delle sanzioni a carico degli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e del Friuli Venezia Giulia nonché il mancato conguaglio IMU in favore del Friuli Venezia Giulia. Con la sentenza viene dichiarato incostituzionale l’articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 “nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell’equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza”. La stessa  disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche là dove “non prevede che l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell’equilibrio dell’esercizio di competenza”. La Consulta aveva già dato un’interpretazione adeguatarice delle precedenti disposizioni della legge rinforzata in tema di avanzo di amministrazione e di FPV, interpretazione che comportava un regime di disponibilità di queste risorse economiche per gli enti territoriali titolari. La norma sopravvenuta è entrata esplicitamente in contrasto con tale interpretazione, andando in tal modo a confliggere con gli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione. La sentenza precisa che tale incostituzionalità non ha effetti negativi sugli equilibri della finanza pubblica allargata poiché i cespiti inerenti al FPV e all’avanzo di amministrazione, se legittimamente accertati, costituiscono fonti sicure di copertura di spese già programmate e avviate. Al contrario, la preclusione a utilizzare le quote di avanzo di amministrazione disponibili e i fondi già destinati a spese pluriennali muterebbe la “sostanza costituzionale” del cosiddetto pareggio, configurandolo come “attivo strutturale inertizzato”, cioè inutilizzabile per le destinazioni già programmate e, in quanto tale, costituzionalmente non conforme agli articoli 81 e 97 della Costituzione.

Infine, la Corte ha formulato un monito sulla qualità della legislazione finanziaria in materia: “Nell’ambito delle spese di natura pluriennale e, in particolare, degli investimenti si legge nella sentenza, il principio della copertura consiste nell’assoluto equilibrio tra risorse e spese, sia in fase previsionale che durante l’intero arco di realizzazione degli interventi. La sottrazione ex lege di parte delle risorse attuative di programmi già perfezionati negli esercizi precedenti finisce per ledere anche l’autonomia dell’ente territoriale che vi è sottoposto”. Rimane comunque necessaria una vigilanza sul corretto accertamento degli avanzi e della destinazione del fondo pluriennale vincolato. In particolare, tali risorse non possono essere confuse con le disponibilità di cassa momentanee. “I saldi attivi di cassa, infatti, non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione, in quanto legati a una serie di variabili negative -tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi – in grado di dissimulare la reale situazione economico -finanziaria dell’ente”.
La Corte ha poi dichiarato costituzionalmente illegittimo nei soli confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Friuli Venezia Giulia il comma 475, lettere a) e b), dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 nella parte in cui prevede che gli enti locali di tali autonomie territoriali “sono tenuti a versare l’importo della sanzione per il mancato conseguimento dell’equilibrio di bilancio alle casse dello Stato anziché a quelle delle Provincie autonome di appartenenza”. Infine, è stato dichiarato illegittimo, per violazione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 188 del 2016, l’articolo 1, comma 519, della medesima legge di bilancio. Il giudicato violato stabiliva che al Friuli Venezia Giulia spettasse il conguaglio del gettito IMU risultante dal confronto tra gli accertamenti effettivi del triennio 2012 – 2015 e le somme accantonate preventivamente dallo Stato per tale periodo.
 
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Sull' Autore

Quotidiano Online Iscrizione al Tribunale di Potenza N. 7/2011 dir.resp.: Rocco Rosa Online dal 22 Gennaio 2016 Con alcuni miei amici, tutti rigorosamente distanti dall'agone politico, ho deciso di far rivivere il giornale on line " talenti lucani", una iniziativa che a me sta a molto a cuore perchè ha tre scopi : rafforzare il peso dell'opinione pubblica, dare una vetrina ai giovani lucani che non riescono a veicolare la propria creatività e , terzo,fare un laboratorio di giornalismo on line.

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