Su iniziativa del deputato leghista, Gian Marco Centinaio, la Camera  riporta al centro del dibattito parlamentare un tema ampiamente discusso che è quello delle concessioni demaniali marittime, da cui dipende il futuro di circa 30 mila aziende operanti in Italia e di migliaia di lavoratori.

Come è noto, infatti, la direttiva 2006/123/CE, meglio nota come «direttiva Bolkestein», recepita dall’Italia con il decreto legislativo n. 59 del 2010, ha stabilito che gli stabilimenti balneari, in quanto rientranti nel settore dei servizi, dovessero essere obbligatoriamente affidati, al momento del rinnovo della concessione, tramite gare ad evidenza pubblica.

Questa previsione, che non tiene assolutamente conto della peculiarità del settore balneare nel nostro Paese e dell’importanza strategica che lo stesso riveste per il turismo italiano, è stata oggetto di un lunga contrattazione tra le istituzioni europee e quelle italiane, tanto che ancora oggi il settore balneare si trova ad operare in uno stato di assoluta incertezza normativa. In seguito all’apertura della procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908 da parte della Commissione europea, che ha rilevato l’incompatibilità della normativa italiana ai principi di cui alla suddetta direttiva, il legislatore italiano è intervenuto, dapprima, abrogando con il decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, l’articolo 37 del codice della navigazione nella parte inerente il «diritto di insistenza», ossia il diritto di preferenza accordato al cessionario uscente, e successivamente, eliminando con la legge comunitaria del 2010, legge n. 217 del 2011, in risposta ad una seconda procedura di infrazione comunitaria n. 2010/2734, «accessoria» alla prima, il rinnovo automatico delle concessioni, previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993.

In questo periodo, le imprese balneari hanno potuto usufruire di un periodo di proroga della concessione, da ultimo rinnovato con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalle legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha rinviato al 31 dicembre 2020, la scadenza delle concessioni in essere al 31 dicembre 2015.

Alla luce di ciò, è divenuta ormai un’esigenza indifferibile quella di riscrivere la normativa italiana in materia di concessioni balneari, anche in considerazione del recente pronunciamento dell’avvocatura generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale ritiene che la legge con cui l’Italia ha previsto la proroga automatica della durata delle concessioni demaniali marittime e lacustri per attività turistico-ricettive fino al 2020 sia contraria al diritto europeo. Tale indirizzo fè stato assunto in via definitiva dalla Corte, cosa che  conferma l’obbligo di gara a evidenza pubblica per le concessioni in scadenza, negando il diritto alla permanenza degli attuali gestori al momento del rinnovo della concessione stessa.

La legge in discussione mira ad introdurre un periodo transitorio delle attuali concessioni , anche sulla scorta delle recenti posizioni adottate da altri Paesi membri. È necessario dunque che l’Unione europea venga sollecitata a fare chiarezza su tale questione. La Spagna, ad esempio, con la legge sulla protezione del litorale e di modifica della legge costiera, ha elevato il termine massimo di durata delle concessioni da settanta a settantacinque anni, prevedendo inoltre la possibilità di trasmissione delle stesse, oltre che mortis causa, anche tra viventi.

Per i proponenti, dunque, le soluzioni esistono e sono di facile applicazione. Queste consistono nell’agire attraverso un «doppio binario», in grado si distinguere le concessioni attualmente in vigore da quelle nuove, con un prolungamento per le prime, a seguito di investimenti, e un’immediata applicazione di procedure ad evidenza pubblica per le seconde.

In particolare, l’articolo 1 stabilisce il prolungamento delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2015 per un periodo di trent’anni, a fronte di un impegno da parte degli attuali gestori ad effettuare i necessari investimenti per la riqualificazione delle aree demaniali nell’osservanza di una serie di requisiti, atti a comprovare il rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia, di urbanistica e paesaggistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi; il possesso dei requisiti morali e l’insussistenza delle cause di divieto, decadenza e sospensione previste in caso di adesione ad organizzazioni criminali; la regolarità contributiva e assicurativa del personale e il rispetto della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro. Tale prolungamento è necessario anche per consentire all’Agenzia del demanio di effettuare, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della legge, una ricognizione dei beni demaniali marittimi disponibili e non ancora utilizzati su tutto il territorio nazionale, sulla base della quale i comuni adottano o aggiornano i Piani di utilizzo degli arenili (PUA), provvedendo a stabilire nuovi parametri per un’equa revisione dei relativi canoni.

Al termine del periodo transitorio, il successivo rinnovo delle concessioni avviene attraverso procedure competitive che prevedono, tra le altre cose, un equo indennizzo del concessionario uscente, pari al valore complessivo dell’azienda.

L’articolo 2 disciplina quindi la procedura di gara per l’assegnazione delle nuove concessioni di beni demaniali marittimi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37 del codice della navigazione e dal nuovo codice degli appalti. Il concessionario aggiudicatario della gara non può essere titolare di più di una concessione sullo stesso tenitorio regionale.

L’articolo 3 abroga l’articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179 del 2012, che proroga le concessioni, in scadenza il 31 dicembre 2015, fino al 31 dicembre 2020 e infine l’articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.