Per adesso la contrapposizione si gioca dall’interno, ma è probabile che non ci si fermi alla contestazione di un provvedimento e che i dirigenti regionali, attraverso il loro sindacato principale, portino la questione  in sedi giudicanti. E’ che questo fatto di ricorrere alla dirigenza esterna  per gli incarichi apicali è diventata una norma, quando dovrebbe essere una eccezione. Dicono infatti numerose sentenze che l’Amministrazione può ricorrere a figure esterne quando queste mancano nell’organico. Qui invece, nell’organico regionale ci sono ma è come se non ci fossero, sono praticamente fantasmi, solo perchè hanno frequentato castelli del passato , magari senza neanche conoscere le storie di famiglia.  Il provvedimento contestato è la delibera n.1012 del 29 dicembre scorso con cui veniva conferito all’architetto  Giuseppe Chiriatti l’incarico di dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, sull’assunto delle «conclamate specializzazioni professionali in qualità di dirigente … in pubbliche amministrazioni centrali e periferiche». Per il Sindacato dei dirigenti regionali, come scrive il suo segretario, l’avv.Raffaele Beccasio, la legge prevede che ci si possa rivolgere ad altre amministrazioni o all’esterno solo nel caso in cui una professionalità non sia «rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione», e cioè all’esito della consumazione del «percorso logico che parte dall’individuazione della posizione da ricoprire [e]prosegue verso la funzionale ricerca, “all’interno”, di professionalità idonee allo scopo, per poi eventualmente varcare la soglia della porta – che si apre nel solo caso in cui tale ricerca abbia dato esito negativo . Se ci fosse bisogno  di ancoraggi giuridici , la Direr porta il caso della sentenza della Corte dei conti siciliana che ha a condannato a risarcire il danno erariale ragguagliato alle retribuzioni illecitamente erogate in favore di una persona estranea ai ruoli regionali, senza aver svolto in prevenzione la predetta concreta verifica. Tra l’altro, tornando al caso in questione, l’incaricato risulta non essere in possesso dei requisiti di cui al cit. comma 6 dell’art. 19 («attività in organismi ed enti pubblici o privali ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.