Una più marcata tutela della disabilità sui luoghi di lavoro viene dalla riforma del Pubblico impiego, varata dal Governo e tradotta in decreti legislativi all’esame del parlamento. L’articolo39 della riforma della PA copre un vuoto normativo di decenni rispetto al funzionale inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente lavorativo, approntando strumenti e definendo responsabilità, sia individuali che aziendali. Non basta assumere una persona, bisogna anche provvedere al suo inserimento attivo, attraverso tutoraggio, formazione e messa a disposizxione di presidii adatti alla bisogna.

C’ è innnazitutto un coordinamento centrale della politica per la disabilità nella PA ed è direttamente presso la Presidenza del consiglio, con il nome la Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità.Essa elabora programmi, detta linee di indirizzo, propone ai MMinisteri interventi innovativi, prevede interventi straordinari per l’adozione degli accomodamenti ragionervoli sui luioghi di alvoro. Il cuore del provvedimento è comunque nella individuazione ,per le aziende sui 200 dipendenti, del responsabile dei processi di inserimento il quale:.

  • :a) cura i rapporti con il servizio per l’inserimento lavorativo disabili del centro per l’impiego territorialmente competente, nonché con i servizi territoriali per l’inserimento mirato;
  • b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l’integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
  • c) verifica l’attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione.”.

Va sottolineato che rimane totalmente valida la legge 68  per quanto riguarda la quota numerica da assumere  ma  al fine di verificare la corretta e uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, comunicano entro il 31 dicembre di ogni anno al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l’impiego territorialmente competente la situazione occupazionale e le eventuali scoperture di posti di lavoro riservati ai disabili.

  • Entro i successivi sessanta giorni le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono, in via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva. In tale comunicazione sono indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo, riservati ai soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o, in alternativa, le convenzioni di cui all’articolo 11 della citata legge.
  • In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo o di mancato rispetto dei tempi concordati, i centri per l’impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze