La corte dei Conti , sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, ha  giudicato  esenti da responsabilità amministrative il Dipartimento , la Giunta regionale  e i rappresentanti delle Asl per l’accordo relativo alla continuità assistenziale. Per i giudici contabili la scelta compiuta ( della forfaitizzazione dei compensi)  trova la sua giustificazione nella rischiosità del servizio svolto e a cui i medici sono evidentemente esposti, atteso che gli stessi sono chiamati a svolgere i loro compiti, oltre che negli orari notturni, anche i giorni prefestivi e festivi nei quali la sorveglianza da parte delle forze dell’ordine è limitata, considerato altresì che l’impegno lavorativo si esercita presso ambulatori e strutture disseminate sull’intero territorio regionale, talvolta ubicati in zone di montagna isolate e impervie ed in condizioni climatiche avverse e tutto questo anche sul versante specifico del rischio professionale connesso alla gestione  di patologie gravi ed urgenti, la cui risoluzione, per la peculiare conformazione della regione Basilicata impone , oggettivamente, ai medici operanti in questo territorio un livello di rischio molto più elevato rispetto ai colleghi di altre regioni, In altre parole, aggiunge la Corte, l’indennità di rischio, pur non essendo finalizzata al conseguimento di risultati specifici o connessa a specifiche attività, corrisponde ad una necessità di sistema, volta ad assicurare risorse professionali, in una tipologia di attività sicuramente più difficile e pericolosa a causa della peculiarità del contesto regionale lucano. Ne consegue che sia l’indennità di rischio che l’indennità di usura auto, possano configurarsi quali incentivo di struttura e di processo, così come previsto dall’art.4 dell’accordo collettivo del 2005. Per le difficoltà oggettiva di espletamento del servizio che non può ritenersi un mero duplicato dell’assicurazione infortuni, prevista dall’accordo nazionale ma perché è rivolta a compensare legittimamente un disagio creato da un territorio fortemente disaggregato. Sotto tale profilo quindi non è da rilevare- sentenzia la Corte- ai fini della configurabilità di una responsabilità contabile dei convenuti la sussistenza di una violazione di legge . peraltro per la sola indennità di rischio la Corte ha ritenuto prescritte quelle erogate prima ai aprile 2012. Interessante al riguardo il riferimento alle analoghe sentenze emessa nel frattempo dal Giudice del Lavoro in merito ai ricorsi presentati dai medici di continuità assistenziale e che si erano visti riconosciuti in pieno i loro diritti, derivanti da un accordo che la Corte ha ritenuto oggi corretto..