Una recente sentenza del Consiglio di Stato, la 746/2024, fornisce alcuni chiarimenti su una materia molto importante quale quella relativa alle incompatibilità di incarichi per i dipendenti pubblici.


L’’articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001  dispone- com’è noto- che le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti determinati incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano inoltre espressamente autorizzati.

Le incompatibilità possono essere assolute o relative.

Incompatibilità assolute

Sono quelle che il dipendente non può svolgere in nessun caso, neanche con autorizzazione. Rientrano in questa categoria:

  • Attività commerciali e industriali: il dipendente non può esercitare il commercio, l’industria o assumere impieghi alle dipendenze di privati.
  • Iscrizione ad albi professionali: il dipendente non può essere iscritto ad albi professionali per l’esercizio di professioni incompatibili con le sue funzioni.
  • Ricoprire cariche in società a fine di lucro: il dipendente non può ricoprire cariche in società a fine di lucro, salvo che la nomina sia riservata allo Stato e sia stata autorizzata dal Ministro competente.
  • Ricoprire cariche in società a fine di lucro:

Questa incompatibilità mira a prevenire il conflitto di interessi che potrebbe sorgere qualora il dipendente pubblico ricoprisse una carica in una società a fine di lucro. In tali circostanze, infatti, il dipendente potrebbe essere portato a favorire gli interessi della società a discapito di quelli dell’amministrazione pubblica.

Incompatibilità relative

Sono quelle che il dipendente può svolgere solo con autorizzazione. Rientrano in questa categoria:

  • Incarichi di insegnamento: il dipendente può svolgere attività di insegnamento, purché non pregiudichino l’assolvimento dei suoi doveri d’ufficio.
  • Incarichi in enti pubblici: il dipendente può ricoprire incarichi in enti pubblici, purché non vi sia conflitto di interessi con le sue funzioni.
  • Attività di consulenza: il dipendente può svolgere attività di consulenza, purché non vi sia conflitto di interessi con le sue funzioni.

 

Il parere del Consiglio di Stato sulle incompatibilità di incarichi per i dipendenti pubblici

Nel caso specifico esaminato dal Consiglio di Stato con la sentenza 746/2024 un dipendente pubblico è stato sanzionato con la sospensione dal servizio per aver svolto attività di consulenza per una società privata senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione. Il dipendente ha impugnato la sanzione, sostenendo che l’attività di consulenza non era incompatibile con le sue funzioni e che, in ogni caso, non vi era stata alcuna violazione del principio di imparzialità.

Motivi della sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del dipendente, rilevando che:

  • L’attività di consulenza svolta dal dipendente era incompatibile con le sue funzioni. In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che l’attività di consulenza era svolta in favore di una società privata che operava nel medesimo settore dell’amministrazione pubblica presso cui il dipendente era in servizio.
  • Il dipendente non aveva ottenuto la prescritta autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di consulenza.
  • Vi era stata una violazione del principio di imparzialità. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’attività di consulenza svolta dal dipendente poteva creare un conflitto di interessi tra il suo ruolo pubblico e i suoi interessi privati.
Significato della sentenza

La pronuncia giuridica ribadisce l’importanza del rispetto delle norme e chiarisce inoltre che, in caso di violazione di tali norme, possono essere applicate sanzioni severe, come la sospensione dal servizio.

La sentenza del Consiglio di Stato pertanto rappresenta un importante precedente in materia di incompatibilità di incarichi per i dipendenti pubblici. La sentenza fornisce alcuni chiarimenti utili su come interpretare le norme in materia e sulle possibili conseguenze della loro violazione.

In particolare, la sentenza evidenzia i seguenti punti:

  • L’importanza di ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento di attività di consulenza da parte di un dipendente pubblico.
  • Il rischio di conflitto di interessi che può derivare dallo svolgimento di attività di consulenza da parte di un dipendente pubblico in favore di una società privata che opera nel medesimo settore dell’amministrazione pubblica presso cui il dipendente è in servizio.
  • La severità delle sanzioni che possono essere applicate in caso di violazione delle norme sulle incompatibilità.

La sentenza è quindi un importante monito per tutti i dipendenti pubblici, che devono essere consapevoli delle incompatibilità previste dalla legge e delle possibili conseguenze della loro violazione. Fonte:  lentepubblica.it

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