Il testo tiene conto della necessità di porre rimedio con approfondimenti, integrazioni e precisazioni a problematiche e dubbi interpretativi che si sono via via presentati nel corso della legislatura. 

Il Consiglio regionale ha approvato, all’unanimità, l’atto amministrativo n. 159/2021, riguardante il nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale adottato dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 23 febbraio 2021. Il Regolamento disciplina l’organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio e dei propri organi interni, l’iniziativa delle leggi e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio, le procedure di nomina, designazione, indirizzo e controllo, informazione e partecipazione, assicurando l’effettivo esercizio delle prerogative dei consiglieri e i diritti dell’opposizione. “Il nuovo Regolamento – viene precisato nella relazione di accompagnamento – tiene conto della necessità di porre rimedio con approfondimenti, integrazioni e precisazioni a problematiche e dubbi interpretativi che si sono via via presentati nel corso della legislatura”. Rispetto al vigente Regolamento sono state apportate alcune modifiche e, tra queste, quella all’articolo 2 relativo alla “Cessazione dalla carica di Consigliere regionale”, definendo in maniera chiara la cessazione dello status di Consigliere e la sua eventuale sostituzione; all’articolo 6 “Elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza”, che introduce come novità la disciplina con cui il Presidente, nella prima votazione, è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggiorana assoluta dei componenti; all’articolo 7 con il quale si disciplina la durata in carica dell’ufficio di Presidenza, prevedendo che i componenti dell’Ufficio di Presidenza restano in carica trenta mesi e sono rieleggibili. Il Regolamento vigente, invece, stabilisce che la durata sia di un anno. L’articolo 46 riscrive in maniera dettagliata la istituzione, la composizione e l’attività delle Commissioni di inchiesta sull’attività amministrativa della Regione e degli enti e aziende da essa dipendenti. Al termine dell’inchiesta la Commissione redige una relazione conclusiva, approvata a maggioranza semplice, la quale è presentata al Consiglio che delibera sulla relazione finale entro sessanta giorni dalla chiusura dei lavori della Commissione. Gli articoli 48 e 49 del nuovo Regolamento disciplinano il procedimento delle Commissioni in sede referente e redigente, illustrando in modo dettagliato le procedure che si devono osservare;  l’articolo 68 completa la disposizione dell’articolo 44 dello Statuto regionale “La qualità delle leggi”, introducendo dettagliati principi da osservare nella fase di elaborazione delle norme, al fine di rispondere a esigenze di chiarezza e certezza normativa. L’articolo 84 semplifica la disciplina della presentazione degli articoli aggiuntivi e degli emendamenti, che devono essere presentati almeno 48 ore prima, nonché dei subemendamenti che devono essere presentati 24 ore prima. L’articolo 95 disciplina la validità delle sedute consiliari e il numero legale. L’elemento di novità introdotto da questo articolo è la previsione con cui si stabilisce che il Presidente, se il Consiglio non è in numero legale, può sospendere la seduta e non sciogliere il Consiglio. L’articolo 115 introduce la disciplina della Sessione europea, la quale si svolge ogni anno, coinvolgendo la prima Commissione per la parte generale, e le altre per le relative competenze e si conclude con una seduta dell’Assemblea che approva una risoluzione di indirizzo alla Giunta sulla partecipazione della Regione alle politiche dell’Unione europea.