Slovacchia e dall’Ungheria per quanto riguarda l’obbligo di accogliere le quote di migranti assegnati dall’UE..
In primo luogo, la Corte confuta l’argomento secondo il quale la procedura legislativa avrebbe dovuto essere applicata poiché l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE prevede la consultazione del
Parlamento europeo qualora sia adottata una misura fondata su tale disposizione. A tal riguardo, la
Corte rileva che la procedura legislativa può essere applicata soltanto se una disposizione dei
Trattati fa ad essa espresso riferimento. Orbene, l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE non contiene
alcun espresso riferimento alla procedura legislativa, cosicché la decisione impugnata ha potuto
essere stata adottata nel quadro di una procedura non legislativa e costituisce, pertanto, un
atto non legislativo.
Nel medesimo contesto, la Corte dichiara che l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE consente alle
istituzioni dell’Unione di adottare tutte le misure temporanee necessarie a rispondere in modo effettivo e rapido ad una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di
migranti. Dette misure possono derogare anche a atti legislativi a condizione, segnatamente, che
siano circoscritte sotto il profilo del loro ambito di applicazione sia sostanziale che temporale, e che
non abbiano per oggetto o per effetto di sostituire o di modificare in modo permanente siffatti atti,
condizioni rispettate nel caso di specie. (……..
Inoltre, la Corte dichiara che le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015,
secondo le quali gli Stati membri devono decidere «per consenso» in ordine alla distribuzione di
persone in evidente bisogno di protezione internazionale «tenendo conto della situazione specifica
di ogni Stato membro», non potevano ostare all’adozione della decisione impugnata. Infatti,
tali conclusioni facevano riferimento a un altro progetto di ricollocazione inteso, come risposta
all’afflusso di migranti rilevato nei primi sei mesi del 2015, a ripartire 40 000 persone tra gli Stati
membri. Detto progetto è stato oggetto della decisione 2015/15234 e non della decisione
impugnata nel caso di specie. La Corte aggiunge che il Consiglio europeo non può in alcun caso
modificare le regole di voto previste dai Trattati. (….)
La Corte considera d’altronde che il meccanismo di ricollocazione previsto dalla decisione
impugnata non costituisce una misura manifestamente inadatta a contribuire al
raggiungimento del suo obiettivo, ossia aiutare la Grecia e l’Italia ad affrontare le conseguenze
della crisi migratoria del 2015.
A tal riguardo, la Corte ritiene che la validità della decisione non possa essere rimessa in
discussione sulla base di valutazioni retrospettive riguardanti il suo grado di efficacia.
Infatti, quando il legislatore dell’Unione deve valutare gli effetti futuri di una nuova normativa, la sua
valutazione può essere rimessa in discussione solo qualora appaia manifestamente erronea alla
luce degli elementi di cui esso disponeva al momento dell’adozione di tale normativa. Orbene, così
non avviene nel caso di specie, poiché il Consiglio ha proceduto, sulla base di un esame
dettagliato dei dati statistici disponibili all’epoca, ad un’analisi obiettiva degli effetti della misura con
riferimento alla situazione di emergenza in questione.
In tale contesto, la Corte osserva, in particolare, che il numero poco elevato di ricollocazioni
effettuate a tutt’oggi in applicazione della decisione impugnata può spiegarsi con un insieme di
elementi che il Consiglio non poteva prevedere al momento dell’adozione di quest’ultima, tra cui,
segnatamente, la mancanza di cooperazione di alcuni Stati membri. Giuseppe Digilio.
