E’ davvero stridente il contrasto fra il commento  enfatico della presidenza Bardi al diniego da parte del Tar di concedere l’esame in via d’urgenza del ricorso del Sindacato dei Dirigenti alle nomine dei direttori generali, e la doccia gelida  di queste ore del Consiglio di Stato che, non solo ha ritenuto necessaria l’urgenza, ma ha posto le premesse per mettere una volta per sempre la parola fine sulla questione del carattere fiduciario come unico criterio di selezione della dirigenza apicale. Non è chi non veda come il riconoscimento dell’urgenza ,valido per il Tar ma evidentemente valido  all’occorrenza,  anche per il Consiglio di Stato in sede di ricorso, spiana la strada ad un giudizio sul merito , permettendo finalmente a tutti di sapere se l’incarico agli esterni in presenza di professionalità interne all’amministrazione sia legittimo o meno. Anche perché ,a mettere in dubbio la legittimità , non è solo il sindacato dei dirigenti regionali, ma organi molto più pertinenti ed autorevoli come la Corte dei Conti di Basilicata , il  cui procuratore,   non molto tempo fa, archiviando per assenza di dolo negli atti della giunta, ha detto a chiarissime lettere che il conferimento di incarichi a personale esterno in assenza di una verifica di professionalità esistenti all’interno, comporta un danno erariale. Un modo per dire: l’avete fatto ora ma non ci riprovate!. I fatti ormai sono noti. Nel cuore dell’estate, alla vigilia di Ferragosto, quando la gente è presa dalla voglia di staccare dai fatti quotidiani, c’è stata da parte della Giunta BARDI la nomina di sei dirigenti generali, tutti estranei ai ruoli della dirigenza regionale. Persone degnissime, sia chiaro, ma che sono state valutater con il solo persupposto della fiduciarieta’.  Le nomine hanno immediatamente suscitato l’opposizione della FEDIRETS (oggi DIRETS), sindacato della dirigenza, e di sei dirigenti di ruolo della Regione Basilicata che hanno avuto i coraggio di opporsi legalmente alla decisione dell’Esecutivo. Il loro argomento è chiaro: la legge impone che si verifichi preventivamente l’assenza di professionalità interne prima di ricorrere a dirigenti esterni. Un principio che trae la sua legittimazione dall’articolo 97 della Costituzione, laddove si sancisce che ai pubblici impieghi si accede mediante concorso. Ignorarlo significa minare le fondamenta dello Stato di diritto.,
Il TAR di Basilicata, chiamato a pronunciarsi, ha ritenuto che la domanda cautelare fosse sprovvista del periculum in mora, ritenendo che l’interesse pubblico a mantenere in essere le nomine fosse prevalente rispetto a quello privato dei dirigenti ricorrenti. Eppure, precedente non di poco conto, la Procura della Corte dei Conti, come si è detto prima, sulla procedura per arrivare agli incarichi avevaa tracciato un solco netto: il mancato rispetto delle regole non sarebbe più stato tollerato. La Giunta regionale ha ignorato l’avvertimento e ha nominato esclusivamente dirigenti esterni, aumentando persino i loro compensi con il riconoscimento di interim autoassegnati..
La ratio del limite normativo imposto dal legislatore è evidente: garantire che la pubblica amministrazione non diventi preda di logiche clientelari. Se, come sosteneva Esiodo, «Zeus assegnò a ciascuno il proprio posto, secondo giustizia e merito», lo stesso dovrebbe avvenire nella selezione dei dirigenti pubblici. Non si tratta di un capriccio formale, ma di un principio di efficienza e buon andamento dell’amministrazione. Ricorrere a dirigenti interni significa risparmiare risorse pubbliche e garantire continuità gestionale. La pretesa fiduciarietà degli incarichi dirigenziali, come sostenuto dalla Giunta regionale della Basilicata, è dunque un cavallo di Troia per sovvertire il principio di imparzialità: laddove esiste un fiduciario, esiste anche un fiduciante, e ciò contrasta con l’autonomia della dirigenza amministrativa rispetto alla politica.
In questo scenario, il Consiglio di Stato ha ribaltato l’impostazione del TAR Basilicata, accogliendo l’appello cautelare e ordinando la fissazione sollecita dell’udienza di merito. Ha riconosciuto, infatti, la non manifesta infondatezza del ricorso e l’urgenza di una decisione. E’ evidente che da oggi parte l’accertamento formale e giudiziario sul legittimo conferimento degli incarichi, finalmente sciogliendo il quesito se la fiduciarietà può essere usata o meno come unico criterio di selezione.  Rocco Rosa