La riforma della Pubblica amministrazione che il Ministro Brunetta ha illustrato al parlamento nei giorni scorsi è l’architrave delle riforme perchè interviene con urgenza e con precisione su uno dei problemi più impellenti e drammatici e cioè il funzionamento della Pubblica Amministrazione e  l’immissione urgente di nuove e certificate professionalità.Si mette fine a trent’anni di fermo nei concorsi e sopratutto ad una prassi di assunzioni che aveva lo scopo di aggirare il patto di stabilità e il divieto di nuova spesa, facendo la stessa spesa con assunzioni a tempo determinato o con contratti di collaborazione o dando spazio a società di lavoro interinale.
Circa il 70% dell’effetto totale stimato nel Pnrr dalle riforme strutturali è attribuibile alla riforma della P.A, unico strumento  capace di fare da acceleratore della crescita economica e sociale, in un catalizzatore della ripresa. Il Piano segna una cesura con il passato a livello di metodo, di strumenti e di visione.
Soltanto dotando la P.A. delle migliori competenze e favorendo un rapido ricambio generazionale si possono portare le amministrazioni al livello delle esperienze più avanzate realizzate nei Paesi concorrenti.
La riforma dei concorsi pubblici contenuta all’articolo 10 del Decreto legge 44/2021 è il primo concreto passo di questa rivoluzione del reclutamento che punta a dotare il Paese di una nuova classe dirigente per consentirci di competere ad armi pari sulla scena globale. Finora le procedure di selezione sono state lentissime: potevano durare anche fino a quattro anni. La pandemia ha aggravato il quadro: da settembre 2019 a oggi sono state messe a concorso meno di 22mila posizioni lavorative. Di questo passo ci vorrebbero oltre dieci anni per recuperare i posti persi.
L’articolo 10 ha quattro finalità principali: sbloccare i concorsi rimasti fermi anche a causa della pandemia, digitalizzare e semplificare le procedure (anche a regime), velocizzare i tempi di realizzazione delle selezioni, valorizzare le competenze e non le semplici conoscenze.
Lo sblocco dei concorsi avviene in totale sicurezza anti-Covid, grazie al nuovo Protocollo predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica e validato dal Comitato tecnico scientifico : un esempio di leale e fruttuosa collaborazione istituzionale nell’interesse dei nostri giovani e della ripresa del Paese.

Per i concorsi già banditi, se non è stata eseguita nessuna prova, l’articolo 10, comma 3, prevede:
l’obbligo di utilizzare gli strumenti informatici e digitali; la facoltà di introdurre una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle fasi successive, di prevedere che titoli ed esperienza professionale possano concorrere alla formazione del punteggio finale, di effettuare una sola prova scritta (ed eventualmente una prova orale, anche in videoconferenza), e di avvalersi di sedi decentrate. La valutazione dei titoli, contenuta nel bando, avviene coerentemente con il livello di specializzazione del profilo professionale da reclutare.

Per i concorsi da bandire durante lo stato di emergenza Covid, l’articolo 10, comma 3, prevede:
l’obbligo di una sola prova scritta (la prova orale è eventuale, anche in videoconferenza), di una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle fasi successive, e di utilizzare gli strumenti informatici e digitali; La valutazione dei titoli, contenuta nel bando, avviene coerentemente con il livello di specializzazione del profilo professionale da reclutare la facoltà di avvalersi di sedi decentrate e di prevedere che titoli ed esperienza professionale possano concorrere alla formazione del punteggio finale.

Per i concorsi a regime post-emergenza Covid, l’articolo 10, commi 1 e 2, prevede: l’obbligo di effettuare una sola prova scritta e una prova orale, anche in videoconferenza; una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle fasi successive; la valutazione dei titoli, contenuta nel bando, avviene coerentemente con il livello di specializzazione del profilo professionale da reclutare l’utilizzo di strumenti informatici e digitali;
la facoltà di avvalersi di sedi decentrate e di prevedere che titoli ed esperienza professionale possano concorrere alla formazione del punteggio finale.