Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato firmato oggi dal Presidente del consiglio Paolo Gentiloni, in qualità di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e dal Ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda il decreto con il quale si assicura l’applicabilità fino al 31 marzo 2020 dei decreti ministeriali che hanno introdotto l’obbligo di indicazione dell’origine della materia prima sull’etichetta del latte, della pasta, del riso e del pomodoro. Si tratta di un provvedimento resosi necessario per evitare vuoti di disciplina e incertezze interpretative, in attesa della applicazione del regolamento di esecuzione in materia adottato dalla Commissione europea, prevista per il 1 aprile 2020, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione. Gli ulteriori mesi di sperimentazione di queste misure consentiranno di garantire trasparenza verso i consumatori e valorizzazione dei prodotti italiani.

come leggere le etichette


LATTE

Le diciture utilizzate sono le seguenti:

a) “Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte”
b) “Paese di trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte”

Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo di una sola dicitura: ad esempio “ORIGINE DEL LATTE: ITALIA”. 

Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: 

– latte di Paesi UE: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei

– latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei

Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, viene usata la dicitura “Paesi non UE”.

Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.

GRANO/PASTA 

Il decreto grano/pasta prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
b) Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE;
c) se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.

RISO
Il provvedimento prevede che sull’etichetta del riso devono essere indicati:
a) “Paese di coltivazione del riso”;
b) “Paese di lavorazione”;
c) “Paese di confezionamento”.

Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”.
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

POMODORO

Il provvedimento prevede che le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;

b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura “Origine del pomodoro: Italia”.