PASQUALE MONEA*

 

 

 

 

La scelta di far prevalere il carattere fiduciario sulle nomine apicali per molto tempo ha orientato la classe politica a tutti i livelli istituzionali, nazionali e territoriali. Questo per dire che quello che si vuole fare nella nostra Regione è già stato fatto e di per sé non solo non sarebbe uno scandalo ma solo la continuazione di una prassi che è stata utilizzata a lungo. E però , nel frattempo la giurisprudenza, amministrativa , penale e contabile non è stata ferma e di fatto ha introdotto nella valutazione dei decisori politici altri punti di riferimento che non possono essere elusi . Per questo motivo abbiamo chiesto al Dr. Pasquale Monea, attuale Segretario Generale della Provincia di Cosenza oltre che Collaboratore di varie case editrici sulla materia del personale, che non è lucano ma che in Basilicata ha operato ad alti livelli amministrativi, di inquadrare il problema, alla luce della presa di posizione ufficiale del Presidente Bardi sulla legittimità nella scelta dei vertici amministrativi solo sul carattere fiduciario. Ecco la sua nota: 

Colgo l’invito del Direttore ad esprimere la mia opinione in ordine ad una comunicazione della Giunta Regionale della Basilicata inerente un tema che ha particolarmente appassionato non solo i commentatori ma anche la giurisprudenza amministrativa, ordinaria e contabile e che riguarda la applicabilità di una legge regionale dello scorso millennio (la legge regionale 12/1996) sul carattere strettamente fiduciario delle nomine apicali.

Una legge desueta e non in linea col l’attuale dettato costituzionale e normativo che, come tale, rischia di coinvolgere non solo la Magistratura Ordinaria ma anche quella Contabile fino a quella Penale come successo in Calabria.

Proprio riguardo alla Regione Calabria, sarebbe interessante leggere la relazione ispettiva del MEF dalla quale si evince come incarichi dirigenziali, seppur apicali, esclusivamente fiduciari e senza alcuna procedura selettiva siano in totale violazione non solo della norma regionale ma di quella statale e soprattutto delle recenti modifiche intervenute nel 2014.

E sono del tutto inconferenti le indicazioni richiamate dal comunicato della Regione Basilicata: la prima perché attiene a nomine non dirigenziali bensì a rappresentanti all’interno di una società partecipata regionale rispetto alle quali nomine, recenti sezioni unite della Cassazione (16335/2019) hanno espresso il carattere fiduciario poiché basate sulla base di valutazioni personali coerenti all’indirizzo politico, del tutto inconferenti con un incarico di direzione generale coinvolgente attività gestionali come noto separate dall’indirizzo politico.

Il richiamo al parere (non una sentenza…) della Sezione controllo di legittimità degli atti dello Stato non solo è anch’esso datato (risale al 2012) ma è espressamente calibrato (in quanto controllo preventivo) sulle norme statali e non su quelle regionali.

Invero, la recente disposizione legislativa introdotta nel 2014 con la legge di conversione del decreto legge 90/2014 all’art. 11 titolato “Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali” così si esprime: “Per la dirigenza regionale”  la disposizione fa espresso rinvio alla previa selezione pubblica.

Già la citata disposizione legislativa sarebbe sufficiente, ma il dato va oltre.

La questione è ancor più complessa qualora la Regione volesse attingere all’esterno del proprio ruolo.

Il comma 6 del citato art. 19 del TUPI dispone che” Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

La disposizione citata, è peraltro espressamente estesa alle Regioni (comma 6ter)  ed è stata vagliata dalla Corte Costituzionale con la ben nota sentenza nr.324 del 2010 per la quale la disciplina dettata dall’art. 19, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 in tema di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all’amministrazione costituisce norma dell’ordinamento civile non derogabile dalle Regioni.

Anche la Corte dei Conti, ha ripetutamente affermato che: “Il conferimento di incarichi dirigenziali non può prescindere dall’effettuazione delle procedure concorsuali ai sensi dell’art. 19 del d.lgs 165/2001. Sono illegittimi i conferimenti effettuati senza il rispetto delle forme regolamentari di pubblicità dei posti vacanti ed in assenza delle procedure valutative in quanto il suddetto procedimento appare effettuato al duplice scopo di contemperare sia l’interesse dell’Amministrazione ad attribuire il posto al più idoneo in ossequio al principio del buon andamento, sia ad assicurare la parità di trattamento e le legittime aspirazioni degli interessati” (Corte dei Conti Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione n. SCCLEG/2/2016/PREV; ma anche delibere nn. 25/2014/PREV; 3/2013/PREV; 21/2010/PREV).

Secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ed obbligano l’amministrazione datrice di lavoro al rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cc, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.

Un dato ancora non può essere disatteso: quello inerente le disposizioni di cui alla legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione).

L’art. 16 della medesima legge statuisce che: “Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, … le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di: a)autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009”.

La strada che si vuole percorrere, quindi, appare certamente poco coerente non solo con le norme attuali (è opportuno depositare nei cassetti quelle del secolo scorso, palesemente non costituzionalmente orientate) e attivare procedure in linea con le attuali norme nazionali e con la recente giurisprudenza, oltre, ovviamente, alle indicazioni del MEF che sul tema proprio in Regione Basilicata (…) non possono essere sconosciute.

 

*Avv.Pasquale MONEA

Segretario Generale della Provincia di Cosenza