La Prima Commissione Consiliare Permanente (Affari istituzionali), presieduta da Aliandro (Lega), riunitasi nel pomeriggio di oggi, presso la Sala B del Consiglio regionale, ha approvato all’unanimità dei consiglieri presenti (Cifarelli, Leggieri, Bellettieri, Aliandro e Quarto) la proposta di legge alle Camere riguardante il “Riconoscimento del diritto all’oblio oncologico- Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche”, d’iniziativa dei consiglieri Polese e Braia (Iv), Sileo e Giorgetti (Gm) e Baldassarre (Idea). “La pdl, si legge nella relazione, prende in esame una questione molto delicata e sempre più avvertita nella coscienza civile e nel dibattito pubblico in Italia e in Europa: il diritto di coloro che sono stati affetti da patologie oncologiche a non subire, dopo la guarigione, discriminazioni a causa del loro stato di salute, in particolare per ciò che riguarda l’accesso ai servizi bancari e assicurativi e alle procedure di adozione”. “La competenza legislativa, hanno sottolineato i proponenti, è chiaramente statale, per cui l’iniziativa regionale si fa carico di vivacizzare il dibattito pubblico sul tema, diventando uno stimolo che parte dal basso”. “La legislazione vigente e le prassi contrattuali contemplano, in entrambi i casi,- viene precisato n lla relazione di accompagnamento – la possibilità di svolgere indagini sullo stato di salute dei contraenti e dei richiedenti. Nel caso della stipula di contratti bancari e assicurativi, al consumatore vengono richieste informazioni sullo stato di salute e, in caso di pregresse patologie oncologiche, la storia medica del consumatore può giustificare l’imposizione di oneri ulteriori rispetto a quelli normalmente e normativamente previsti, oltre a incidere in modo specifico sulla valutazione del rischio dell’operazione e della stessa solvibilità del consumatore”. Lo strumento legislativo pone il divieto di richiedere informazioni riguardanti lo stato di salute (in particolare su patologie oncologiche pregresse) in sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età. Trascorso il medesimo periodo tali informazioni, ove legittimamente raccolte in sede di stipula prima del decorso del termine decennale o quinquennale, non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del cliente. Rispetto alle procedure di adozione, la pdl interviene modificando specifiche disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184. In particolare, viene modificato il comma 4 dell’articolo 22: tale disposizione include, tra gli aspetti della personalità e della vita dei richiedenti che possono formare oggetto delle indagini funzionali alla verifica dell’idoneità all’adozione, anche lo stato di salute. La modifica proposta incide sul perimetro delle indagini riguardanti lo stato di salute, specificando che le stesse indagini non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute. Prevista, presso il Ministero della salute e con decreto del Ministro della salute, l’istituzione della Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, alla quale sono attribuite funzioni “nella promozione di una più matura consapevolezza delle situazioni problematiche che possono caratterizzare l’esperienza di vita degli ex pazienti oncologici”.