Per capire il senso della sfida che tocca ai Comuni e alla Regione, per il pieno rispetto dei tempi di esecuzione delle opere legate al PNRR, bisogna riflettere sulle contromisure che il Governo ha adottato per esercitare i poteri di supplenza e sostituirsi agli enti che non mantengono la cadenza di questa marcia  forzata

Il decreto legge 77/2021 (decreto semplificazioni) ha previsto la creazione di una serie di organi il cui compito consiste a seconda dei casi nel fornire linee di indirizzo, risolvere i conflitti politici o istituzionali, portare avanti la concertazione con le parti sociali, monitorare l’andamento dei progetti e superare eventuali stalli ed elementi di criticità.

Nel caso in cui i meccanismi individuati per risolvere eventuali problemi non siano sufficienti sono inoltre previsti dei poteri sostitutivi. Per la concreta attuazione del Pnrr infatti non sarà sufficiente l’azione del governo ma saranno coinvolti anche gli enti territoriali (regioni, province e comuni) individuati quali soggetti attuatori del Pnrr, ovvero i soggetti che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti.

L’articolo 12 del decreto infatti stabilisce che il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni presi dai soggetti attuatori, nonché il ritardo, l’inerzia o la difformità nell’esecuzione dei progetti rendono possibile l’attivazione di poteri sostitutivi. Tramite questi poteri quindi il consiglio dei ministri potrà, a determinate condizioni, attribuire a un altro organo pubblico o a un commissario ad acta il potere di adottare gli atti necessari e di provvedere all’esecuzione ai progetti.

Si tratta quindi di poteri sostitutivi molto ampi che si estendono su tutte le materie toccate dal Pnrr, che non necessariamente rientrano nella competenza esclusiva dello stato. Nell’individuare i principi di legittimità costituzionale su cui poggia infatti, il decreto indica nel primo articolo che le disposizioni contenute al suo interno sono da considerarsi di competenza esclusiva dello stato in quanto attuative di un regolamento dell’Unione europea e in quanto definiscono livelli essenziali di prestazioni.

Alla luce di queste disposizioni, appare del tutto evidente come la Regione debba correre a rinforzare l’organico della Dirigenza, che è presente solo per un terzo di quella necessaria. Logica vorrebbe che si affidasse subito la selezione al Formez, come ha fatto la regione Campania, che pure si era avviata verso una gestione in proprio del concorso per dirigenti. Né va dimenticato che, proprio per queste esigenze di reperimento di figure professionali, non solo il Governo ha messo a disposizione 23 esperti, ma ha anche emanato disposizioni per semplificare e sveltire le selezioni, evitando le lungaggini dovute ad un sistema concorsuale che tra preselezioni, scritto e orale prendeva 3 o quattro anni come minimo. (FOTO DAL SITO CITTADINI NEL CUORE)