Rispondendo alla richiesta di molti lettori di conoscere meglio la sentenza della Cassazione, abbiamo cercato di sintetizzare i punti salienti delle motivazioni con le quali la Suprema Corte  ha accolto il ricorso di Marcello Pittella contro il provvedimento di conferma delle misure cautelari disposto a suo carico dal Tribunale di Potenza. Secondo i giudici di legittimità, il Tribunale del riesame non avrebbe fornito i necessari riscontri alle censure della difesa, limitandosi ad esplicitare << una serie di affermazioni che non superano il confine meramente congetturale>>. In più il Tribunale della libertà avrebbe omesso di considerare che il comportamento di Pittella non avrebbe potuto integrare il reato di abuso d’ufficio. Mancherebbe, infatti, la diretta intenzionalità del comportamento dell’ex Presidente della Regione di commettere tale reato e il necessario collegamento tra l’auspicio del medesimo di favorire i candidati al concorso e l’effettivo verificarsi dei conseguenti atti criminosi ad opera dei commissari d’esame. E per questi motivi la Cassazione, con una sentenza emessa il 26 novembre scorso e pubblicata l’11 dicembre (24323/2018 Pres. Miccoli, Rel. Mazzitelli), ha annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza disponendo la ripetizione del processo sulla scorta dei rilievi contenuti nella sentenza.

Il provvedimento consta di 18 pagine. Riportiamo di seguito una sintesi dei passaggi più importanti.

Il giudice non ha confutato tutti i rilievi della difesa

In via preliminare, la Cassazione ha spiegato che il compito del Tribunale del riesame è quello di rispondere a tutti i rilievi mossi dalla difesa. E dunque non poteva limitarsi a ribadire l’adeguatezza della motivazione dell’ordinanza con la quale erano state disposte le misure cautelari.

Il giudice del riesame, infatti, è tenuto a svolgere ex novo il processo di valutazione dell’adeguatezza dei motivi addotti dal primo giudice nel disporre le misure cautelari. E deve anche valutare tutti gli specifici rilievi mossi dal ricorrente.

Il Tribunale di Potenza , invece, nell’esaminare il ricorso presentato da Marcello Pittella contro l’applicazione delle misure cautelari inflitte dal Tribunale di Matera, << non ha assolto al suddetto obbligo motivazionale>> si legge nella sentenza <<limitandosi ad evidenziare una serie di elementi indiziari, come elencati anche nell’ordinanza genetica, omettendo una reale autonoma valutazione critica di tali elementi, con argomenti logici e corretti in diritto, e sostanzialmente aggirando le obiezioni difensive>>.

Le intercettazioni

I giudici di Potenza, inoltre, nell’assumere il contenuto di alcune intercettazioni quale presupposto indiziario ai fini dei reati contestati, secondo gli Ermellini, non avrebbero spiegato adeguatamente i motivi per cui siano state considerate rilevanti. << Deve rilevarsi a tale proposito >> argomenta il Collegio << che, al di là di affermazioni variamente aggettivate sulla valenza delle conversazioni intercettate, manca nell’ordinanza impugnata ogni concreto riferimento a elementi e circostanze desunte dalle stesse conversazioni, che consenta di cogliere unitariamente i motivi per cui le stesse siano state ritenute quali significativo supporto del quadro indiziario a carico del Pittella >>.

Il punto debole dell’ordinanza del Tribunale di Matera e del provvedimento di conferma del Tribunale del riesame di Potenza, secondo la V sezione penale della Cassazione, consisterebbe nel fatto che entrambi i Tribunali si sarebbero limitati all’elencazione descrittiva degli elementi di fatto senza << una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate>>.

In più, il Tribunale del riesame non avrebbe nemmeno sufficientemente esplicitato << con valutazione autonoma e in risposta alle specifiche deduzioni difensive, i caratteri di gravità, precisione e concordanza ( necessari ai fini dell’accertamento del fatto sui cui si baserebbe il comportamento illecito ipotizzato n.d.r.) << degli elementi di fatto meramente elencati dal Tribunale in maniera frammentaria e con uso di una tecnica redazionale spesso segnata da superflui giudizi di carattere moralistico >>.

La raccomandazione non è reato

Anche in riferimento alle intercettazioni riferite a raccomandazioni effettuate da Pittella per favorire alcuni candidati, inseriti in una non meglio specificata <<lista verde>>, la Cassazione ha ritenuto che non sussistessero elementi per confermare la tesi del primo giudice. A questo proposito la Suprema corte, citando la propria giurisprudenza, ha spiegato che <<la mera raccomandazione o segnalazione non costituisce una forma di concorso morale nel reato, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, atteso che la “raccomandazione” non ha di per sé efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderire o meno alla segnalazione secondo il suo personale apprezzamento>>. In pratica, per commettere il reato di abuso d’ufficio non basta raccomandare qualcuno, ma bisogna offrire in cambio qualcosa o fare qualcosa per indurre qualcuno a fare qualcos’altro (comportamento positivo) oppure bisogna addirittura costringere (comportamento coattivo) il commissario a favorire il candidato raccomandato.

Manca la prova del reato

In riferimento alla necessità di individuare il collegamento tra la raccomandazione e i comportamenti positivi o coattivi la Sezione ha evidenziato che i giudici di merito avrebbero dovuto << precisare in che termini si sia sostanziata la decisiva incidenza della condotta del ricorrente (Pittella n.d.r.) sulle determinazioni assunte dai pubblici ufficiali che hanno gestito i concorsi>>. Ciò non sarebbe stato dimostrato dai giudici di merito e, per questi motivi, i magistrati di piazza Cavour hanno affermato che: << sono dunque fondate le censure formulate dalla difesa del ricorrente, in quanto il Tribunale del riesame non ha individuato elementi indiziari dai quali desumere che il Pittella abbia fatto sorgere ovvero rafforzato il proposito criminoso dei coindagati>>. In particolare, sempre secondo i giudici di legittimità, << la condotta attribuita dal Tribunale al ricorrente (Pittella n.d.r.) appare quindi disancorata da elementi che consentano di ricondurre (ovvero di collegare con efficienza causale) l’attività dei coindagati ad impulsi provenienti dal Pittella >>.

Manca il dolo diretto

Sempre secondo la Cassazione, non sussisterebbe nemmeno l’elemento soggettivo ai fini della configurabilità del reato di abuso d’ufficio. Vale a dire: la volontà di compiere l’atto criminoso in piena consapevolezza. Affinchè possa essere commesso, infatti, tale reato necessità che <<l’evento sia voluto dall’agente (colui che commette il reato n.d.r.) e non semplicemente previsto e accettato come possibile conseguenza della propria condotta>>. In altre parole, non basta che sussista quello che i giuristi chiamano <<dolo eventuale>>, vale a dire, l’accettazione dell’eventualità che vi sia una certa probabilità che il fatto criminoso si concreti, ma è necessario il cosiddetto <<dolo intenzionale>>, e cioè che il soggetto autore della condotta illecita adotti tale comportamento nel chiaro intento di compiere il fatto criminoso. Fatto che si prefigura come conseguenza diretta della condotta e ne costituisce l’obiettivo e che deve consistere in un indebito vantaggio patrimoniale o in un danno ingiusto. E siccome la condotta di Pittella, secondo il giudice del riesame, si configura come <<dolo eventuale>>, anche in questo caso non vi erano i presupposti per la custodia cautelare.

Pittella non avrebbe potuto inquinare le prove

Non sussisteva nemmeno il pericolo di inquinamento delle prove, altro elemento necessario ai fini della custodia cautelare. Seconda piazza Cavour, l’argomentazione addottata dal Riesame, secondo la quale <<la vasta rete di amicizie>>, sulla quale Pittella avrebbe potuto contare in quanto Presidente della Regione, << nell’ambito delle quali lo scambio di favori è prassi accettata>>, risulterebbe << tuttavia priva di specificità>>.

E mancava il pericolo di reiterazione del reato

E sarebbe privo di sostanza anche il rischio che la possibile assunzione di nuovi incarichi avrebbe dato modo a Pittella <<di realizzare condotte analoghe a quelle oggetto di indagini>>. Vale a dire, il cosiddetto pericolo di reiterazione del reato, ai fini dell’accertamento del quale il giudice è obbligato a <<basarsi su dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, attinenti al caso di specie che rendano tale esigenza reale ed attuale>>. Mentre, nel caso concreto, <<la valutazione compiuta dal Tribunale risulta disancorata dai dati richiesti normativamente, essendosi omesso di indicare gli elementi specifici dai quali desumere l’attualità del rischio di reiterazione dei reati nonostante la intervenuta sospensione dell’indagato dall’incarico ricoperto>>. E non sarebbe nemmeno condivisibile la tesi del Riesame secondo la quale Pittella, ricoprendo eventuali nuovi incarichi importanti, avrebbe potuto esercitare la propria influenza << con potenzialità significative di distorsione dei pubblici apparati>>. Ciò perché tale tesi <<risulta allo stato meramente eventuale ed ipotetica, nonché basata su argomentazioni generaliste in ordine all’esercizio di pubbliche funzioni>>.

La ricandidatura sarebbe stata legittima

Idem per quanto riguarda <<il giudizio di pericolosità alla probabile candidatura del Pittella alle future elezioni regionali>>. Anche perchè i giudici non avrebbero potuto <<spingersi fino alla possibilità di ritenere adeguata una misura cautelare per comprimere l’esercizio del diritto costituzionale di elettorato passivo>>.

La Cassazione non può correggere, ma solo annullare

La Suprema corte ha spiegato, inoltre, che in questa fase del procedimento il giudice di legittimità non ha titolo ad entrare nel merito sul fondamento delle obiezioni difensive addotte dalla difesa, né di integrare o correggere la motivazione del provvedimento del giudice del riesame. Ma solo di esplicitarne gli eventuali vizi. Di qui l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale del Riesame e il rinvio allo stesso Tribunale di Potenza per un nuovo esame in conformità ai principi indicati dalla Cassazione.