Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato a la risoluzione recante “Determinazioni in
merito all’attuabilità dell’art. 10 L.R. 5 giugno 2023, n. 11”, (Legge di stabilità regionale 2023),
riguardante le risorse aggiuntive per le prestazioni extra budget rese da strutture private accreditate.
Con il documento si impegna la Giunta regionale ad “autorizzare le Aziende sanitarie di Potenza e
di Matera, fino al 31.12.2023, a remunerare i soggetti privati accreditati e contrattualizzati per le
prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui al Piano nazionale di Governo delle liste di attesa
(PNGLA) vigente, attraverso le risorse di cui ai commi 9 septies e 9 octies dell’art. 4 del decreto-
legge 29 dicembre 2022 n. 198 (Disposizioni in materia di termini legislativi) convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 in applicazione della norma; rideterminare i tetti
di spesa, incrementando il loro valore, a valere dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023, fino al
limite della spesa complessiva di cui al comma 14 dell’art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini).
L’impegno sollecitato alla Giunta regionale è teso, altresì, a “Definire il fabbisogno di assistenza di
cui al comma 1 dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. per assicurare e garantire i livelli
essenziali di assistenza; ad utilizzare le risorse stanziate per l’esercizio 2023, sulla Missione 13,
Programma 2, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2023-2025, in favore
delle strutture private, a valere per l’anno 2023, per la copertura di maggiori oneri derivanti dalla
maggiore produzione inclusa nei contratti, secondo quanto previsto dall’art. 8 quinquies, comma 2,
lett d) del D.lgs 502/92 e s.m.i.”.
Nella premessa del documento viene precisato che: “L’art. 10 della legge 5 giugno 2023, n. 11 trova
la sua origine con il voto unanime del Consiglio regionale e può essere definito una norma sistemica
che pone capo a due questioni fondamentali per l’efficace tenuta dell’assistenza territoriale svolta
dalle strutture private accreditate prevedendo: un aspetto economico-finanziario prettamente
programmatico (commi 1 e 2) e una regolamentazione preminentemente tecnico-organizzativa ad
invarianza di saldi (commi da 3 a 8)”. Evidenziato che “La norma si è resa necessaria per
fronteggiare l’attuale contesto storico in cui sono chiamate a operare le strutture sanitarie pubbliche
e quelle private, in un periodo in cui il sistema sanitario nazionale, e a maggior ragione quello
regionale, territorialmente prossimo all’utente finale, è stato sottoposto a notevole stress per
fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid-19 sulle liste di attesa per le prestazioni
specialistiche e, in questo contesto, gli attori privati hanno svolto un ruolo fondamentale per 
fronteggiare l’emergenza, talvolta esponendosi a notevoli rischi, anche finanziari”. “Giova
rimarcare che – viene riportato nella risoluzione – la norma si è resa cogente e necessaria per
risolvere il mancato pagamento del supplemento di prestazioni rese, per conto del SSR, dalle
strutture private accreditate nel 2022 e, al contempo, per consentire il razionale impiego di risorse a
queste destinabili per il 2023; elementi questi, che hanno determinato la situazione di crisi
economica in cui versano e che però, se risolti, consentirebbero di assicurare il sostegno dell’offerta
di prestazioni sempre più indispensabili a garantire i LEA verso i cittadini”. “La norma – si
sottolinea ancora nel documento – prevede la necessità, attraverso la definizione dei fabbisogni
sanitari, di imboccare, con un primo passo, il percorso per una programmazione dell’assistenza più
vicina alle necessità di cura dei cittadini, elemento quest’ultimo da ritenersi imprescindibile per
evitare sperperi e sperequazioni territoriali. Infatti, la stima dei bisogni e il suo relativo
soddisfacimento, rappresentano, in uno, l’elemento cardine per garantire il rispetto dei LEA”.
Ricordato, altresì che “il ministero dell’Economia e delle Finanze ha espresso dubbi sulla
costituzionalità dei commi 1° e 2° dell’art. 10 – relativi al finanziamento delle prestazioni erogate
nell’anno 2022 dalle strutture accreditate – ritenendo sussistenti i presupposti per l’impugnativa
della legge innanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 117 e 127 della Costituzione. Il
medesimo M.E.F. ha rinviato alle valutazioni del Ministero delle Salute per quanto attiene alla
compatibilità tra il comma 4 e il comma 6 del medesimo art. 10 L.r. della Basilicata n. 11/2023,
rispetto all’art.15 del d.l. 95/2012 e rispetto alla materia delle liste di attesa; entrambi i Ministeri
oltre ai dubbi espressi sui commi 1 e 2, nulla hanno segnalato sui restanti commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8; il
Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie nulla più argomentando, stranamente, ha
chiesto alla Regione Basilicata di abrogare l’intero art. 10”.
“La Regione Basilicata – viene puntualizzato nel documento – ha rilevato con una somma pari a
euro 4.000.000, per l’anno 2022, una capacità produttiva delle strutture in eccesso rispetto a quanto
previsto (cd. tetti di spesa) e, le ragioni possono sintetizzarsi nell’esistenza di un surplus di
domanda di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di un contestuale, quanto insufficiente,
finanziamento della sua offerta, in presenza della necessità di fronteggiare un aumento esponenziale
delle liste di attesa”.