Prima sentenza contro le nuove disposizioni sulle immigrazioni volute da Salvini. Il tribunale di Bologna ha accolto il ricorso di una migrante che era uscita dai centri di accoglienza anche perchè si sentiva perseguitata a seguito della sparizione del proprio marito e figlio e aveva chiesto l’iscrizione all’anagrafe di Bologna in altra residenza. Richiesta rifiutata dall’anagrafe , secondo cui, la presenza nel centro non “costituisce titolo” per la richiesta di iscrizione all’anagrafe.
Il tribunale di Bologna ha osservato che la norma della legge Salvini non contiene un divieto esplicito di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo, bensì evidenzia come il permesso di soggiorno per richiesta asilo non vale a consentire l’iscrizione anagrafica del richiedente in base a tale permesso. La dizione ” non costituisce titolo per la iscrizione anagrafica” pone un immediato problema interpretativo, poiché nel quadro normativo non si rinvengono situazioni di fatto o titolarità di documenti che ” costituiscano titolo” per l’iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente . Tale iscrizione anagrafica è invece l’esito di un procedimento amministrativo ben descritto nel regolamento anagrafico della popolazione residente DPR 223/89, richiamato espressamente nell’art. 4 co I bis sopra citato.
La legittimazione al soggiorno- ragiona Il Tribunale- data dal permesso per richiesta asilo non è episodica né di breve durata. Il requisito dell’abitualità della dimora necessaria per ottenere la iscrizione nei registri di residenza come previsto dal!’art. 6 co VII del testo unico, ne parametra la durata ad almeno un trimestre nel centro di accoglienza. La permanenza sul territorio per il tempo necessario alla decisione sulla richiesta di asilo è ben più lunga durante i mesi nei quali si svolge l’accertamento da parte delle commissioni , legislativamente previsto in un mese ex art. 27 D Lvo 25/08 (ma nella prassi delle commissioni molto più lungo ), oltre il termine di 30 giorni per l’impugnazione , oltre i 4 mesi previsti dall’art. 35 bis D Lvo 25/08( ma nella pratica dei tribunali molto più lungo) per l’accertamento di primo grado, oltre l’eventuale giudizio di cassazione.
Durante questo periodo non breve, in cui lo straniero è regolarmente soggiornante, il suo diritto soggettivo alla iscrizione anagrafica a parità di condizioni col cittadino corrisponde direttamente ali’ “interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l’esercizio dei diritti civili e politici ” ( Cass SS.UU 449/00). Nel rispetto degli artt. 2 e 10 Costituzione, non può quindi prevedersi una discriminazione nei confronti dei richiedenti asilo regolarmente soggiornanti che limiti il loro diritto alla iscrizione anagrafica.
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