
LUCIO TUFANO
I mugnai s’inserivano nei rapporti tra baroni e contadini e, a metà fra gli imprenditori e gli artigiani, profondi conoscitori delle tecniche e dei trucchi, abilissimi manovrieri nelle secolari contese con i feudatari o con i sovrani, per via delle tasse e dei balzelli, finivano spesso col diventare dei veri e propri tiranni della povera gente di campagna. Ladri nel peso e nella qualità ai danni dei contadini, astuti come volpi, ma anche fortissimi lavoratori, trasmettevano l’arte ed il diritto di molina ai figli ed alle proprie generazioni. Finivano quasi sempre col diventare una vera e propria potenza economica nel contado.
Sin dal Medioevo, pertinente al fondo del signore così come tutti gli altri beni del castello, il mulino costituì una delle principali fonti di arricchimento per i proprietari che esigevano fitti rilevanti. Il mugnaio che in origine non possedeva nulla se non il suo mestiere e la possibilità di imbiancarsi di farina, pagava il fitto del mulino, a volte in natura, a volte in danaro, provvedendo da sé alle macine, assai spesso comprendendo nel canone anche le anguille pescate nella gora del mulino. I contadini, dal loro canto, erano costretti, nel rispetto del diritto assoluto di molitura, a far macinare il loro grano, più spesso l’avena, l’orzo e il granturco, presso il mulino del barone o del principe, né potevano macinare di nascosto nelle loro case, con macine a mano né ad essi era consentito in nessun modo, per mancanza di acqua o per impossibilità di trasporto, di macinare altrove. Le macine a mano venivano poste al bando, distrutte o confiscate. Numerosi mulini ad acqua facevano parte della proprietà ecclesiastica ed erano di comunità, di monasteri, di priorìe. Di essi si fa menzione in molti documenti, in inchieste, in testamenti, in antichi contratti di compravendita o in vari atti di successione nei relevi[1].
Furono oggetto di rapporti precapitalistici tra baroni e comuni e tra baroni ed ecclesiastici. Vi furono donazioni di appezzamenti di terre con case e molini in favore della Chiesa. Con i mulini si alienava anche l’uso delle acque[2].
Nel 1435 la badessa del Monastero di S. Lazzaro fece riparare il molino del monastero e, non avendo denaro per pagare gli artigiani, si fece autorizzare dal vescovo di Potenza alla vendita di un terreno alla Curisana nell’agro della città; il terreno fu acquistato dal cantore Luca Cioffi, amico della badessa per due once e cinque tari[3]. Con la somma ottenuta la badessa aveva apportato le riparazioni necessarie alla piccola industria gestita dalle sue monache.
Nel 1443 i fratelli Gaspare e Baldassarre De Apruzio di Potenza, facoltosi e nobili possidenti, per ingraziarsi la Chiesa e assicurarsi un certo numero di messe dopo la loro morte, donarono ai monaci del Convento di S. Francesco, alcuni terreni a «lo molino di messere Mario apud locum dictum lo varco de le catenelle» di Potenza[4].
In Basilicata nei 104 Comuni feudali, i baroni facevano il bello ed il cattivo tempo, imponendo enormi sacrifici ai contadini ed ogni sorta di tributi.
Accampavano anche lo «ius delle forna»: una pretesa esosa, atroce quanto lo «ius vitae ac necis».
Esso consisteva «nella proibizione che tengono generalmente tutta la gente della terra di Oppido, siansi laici siansi ecclesiastici, di potere altronde cuocere il lor pane che nelle Forna del Barone, esiggendo all’incontro da essi il Barone per ogni 16 rotala di pane cotto un sai rotolo di pane, che volgarmente chiamano la sedicina»[5].
Questo Ius veniva esercitato in locali o bassi terranei[6] vicino alla Piazza o accanto alle Carceri, nei pressi dei due forni esistenti. Ancora oggi, il vicolo dove era uno di questi forni baronali, si chiama strettola del forno, contiguo all’altro detto del carcere.
In verità accadeva che «in parecchi comuni i miseri vassalli potevano ricoverare nei pagliai, e non serbavano altro diritto che quello di cuocere il pane sotto la cenere essendo loro vietato di tener forni»[7]. Alcune leggi, emanate dai monarchi, in base alle quali si voleva restituire la facoltà ai contadini di cuocere il proprio pane, o di macinarsi il proprio grano «senza essere obbligati ad altri servigi o nella persona o negli averi non ebbero alcuna efficacia»[8].
Quando … «quasi tutto l’agro potentino (43.700 tomoli circa, 17.982 ettari, che di certo era vastissimo, si apparteneva ai tre Capitoli di S. Gerardo, di S. Michele e della SS. Trinità, ai Monasteri di S. Francesco e di S. Lucia, alla Mensa Vescovile, all’Università o Comune, ed al Conte o Marchese di Potenza»[9], i mulini che vi erano dislocati, lungo i costoni delle colline o sull’orlo dei corsi d’acqua, appartenevano di diritto ai relativi proprietari tant’è che «la proprietà che si apparteneva al Conte, spesso veniva designata con titoli speciali, secondo le notizie raccolte nel linguaggio popolare e ciò serviva ad indicare la potenza e la dignità della Signoria Comitale. Si chiama tuttora, con enfatica espressione, Mulino della Corte, quello posto vicino alla stazione Ferroviaria»[10].
Nei tempi della manomorta i contadini e i privati non possedevano nulla, i pochi terreni erano gravati di canoni e di censi, perché presi in enfiteusi o con danaro a prestito dalle Chiese, «pagando per sempre, o a tempo, una convenuta ed annua prestazione di godimento e di possesso …».
Solo il dominio francese diede i primi strappi alla proprietà ed ai privilegi della Chiesa, sopprimendo l’antico e ricco monastero dei Conventuali di S. Francesco a Potenza.
Tuttora quei fondi conservano il titolo di masseria di S. Francesco e Molino di S. Francesco.
I mulini, quindi, installati nei feudi laici ed ecclesiastici, passavano dalla proprietà del barone o della Chiesa all’Università o Comune a seconda delle leggi o delle liti che avevano luogo.
Un documento di lite fra il Comune di Potenza e la contessa Ginevra Loffredo ci fa capire, per esempio, quale fosse la pretesa dei Conti di Potenza, i quali, nonostante le capitolazioni del 1636 e gli «stati discussi» 1678-1762, rivendicavano la feudalità universale sull’intero territorio di Potenza. Infatti vi facevano pascolare i propri animali, esigevano diritto di fida e di terraggio da forestieri e paesani non solo nei demani di uso civico, ma anche nei fondi dei privati, esercitando illegalmente diritto di «scannaggio di piazza, baglivi e mastro-baglivi» e vantando padronanza assoluta delle acque.
Una questione quella delle acque mai affrontata e risolta con leggi. I fiumi, i torrenti, furono sempre oggetto di usurpazione da parte dei baroni, dei Comuni o di altri privati; che per interessi e fini propri deviavano o impedivano il loro corso, creando impaludamenti e danni alle colture.
Si proibiva che le acque potessero far muovere macchine a molini.
Insomma ne scaturivano lunghi litigi che, «rimessi allo arbitrio di magistrati, venivano allungati o decisi capricciosamente senza misurata considerazione di pubblico bene»[11].
È facile dedurre come tutte le difficoltà sull’uso e l’impiego delle acque per il funzionamento dei molini, finissero col gravare sull’onere della molitura, al punto da costringere i governi e autorità a mobilitarsi perché la questione venisse disciplinata e si andasse incontro alle proteste dei contadini e dei mugnai[12].
Sempre per contenere la prepotenza dei baroni che ordivano tali proibizioni, Carlo III emanò i due provvedimenti del 6 febbraio 1773 e del 20 ottobre 1775, ordinando ai baroni di non ostacolare la costruzione dei molini[13].
[1] Relevi: denunce di successione alla morte del feudatario.
[2] Dalle scritture della Badia nei regesti del 1629 e del 1710 (Badie, Feudi e Baroni della Valle di Vitalba, di G. Fortunato, a cura di T. Pedio).
[3] Rendina f. 449 – N. B. l’oncia alla fine del periodo angioino del ramo Durazzesco, veniva intesa come moneta dì conto, e rappresentava la dodicesima parte della libbra ed era composta di 30 tari.
[4] Il Cartulario Potentino (Badìe Feudi e Baroni della Valle di Vitalba, G. Fortunato, cit.).
[5] Da Memorie stortene Statuti e consuetudini dell’Antica terra di Oppido. F. Giannone, libreria antiquaria editrice V. Casari, Testaferrata, Salerno.
Nel relevio, presentato a 16 marzo 1532 per la morte del conte Roberto Orsini, si dice che dalla privativa dei forni il Barone di Oppido ricavava «doe pese e mezza de pane la septimana lo quale pane se mangiano la gente del Castello et servitori de la Casa de lo Signore Conte». Tanto è vero che veniva proibito a tutta la gente predetta di poter tenere o fare forna nelle loro case di sorte alcuna, ma son tutti generalmente come sopra. Fu questa un’interpretazione farisaica data dal Barone ma che in seguito diede luogo ad una strepitosa lite, seguita da transazione.
[6] Da «Regime giurisdizionale e patrimonio del Feudo», Francesco Giannone (opera citata). Fuochi del 1664, al numero progressivo 120, è detto: «una casa terranea ad uso dì forno con tutti gli stigli per detto effetto. Dicono sia della Baronal Corte didetta terra, e farsi da Domenica Tarantino fornare». Al n. 189, è detto: «casa ad uso di forno con tutti gli stigli per detto effetto; dicono sia dell’Ill. e Sig. Conte padrone, e farsi da Francesco Iannuzzi». «Né il Barone è in obbligo di mettervi altro a suo costo che le dette sole forna abili in quanto alla fabbrica, poiché tutti gli altri utensili, come legna ed altro si portano da quelli che vengono a cuocere il pane però per gli accomodi della fabbrica di detti forni è tenuto il Barone. Sta il detto ius dato similmente ad affitto come l’altri suddetti, siccome ancora sempre è stato per lo passato, ed ha fruttato assai diversamente, essendo fra anni dieci giunto alla somma di ducati 300 e tre grana 33-2/3, ed ora sta affittato per annui Duc. 190. «Si esercita presentemente dal Barone il ius predetto in due stanze o bassi terranei, uno sito vicino la Piazza … e l’altro vicino le carceri e case dell’Università, ove sono due forna uno per parte».
[7] Da Tramutola storia ed attualità, di La Padula, ediz. Meta: «sin dal 500 circa a Tramutola vi erano quattro mulini: quello delle Pantane, quello della Torre o «sott’acqua», un terzo detto «della Corte », e l’ultimo sotto l’«abbazia». I forni erano tre e tutti fuori del centro abitato. In un secondo tempo, salirono anch’essi a quattro e vennero trasferiti in altrettante zone del centro abitato. L’impianto dì un forno era soggetto a norme molto restrittive in quanto rappresentava una cospicua rendita per il feudatario. Nelle private abitazioni era proibito costruirne e ciò spiega perché le più antiche dimore dei nostri paesi, ancora adesso, ne hanno uno posticcio che sporge all’esterno, essendo stato costruito quando ciò divenne lecito. La popolazione, pertanto, era costretta a servirsi di quelli pubblici, lasciando al gestore la 24a parte del pane che vi aveva cotto, insieme a dodici pezzi di legna. ( IN COPERTINA: ANTICO MULINO A MISSANELLO)
[8] Bianchini vol. II lib. 2. Storia del Reame di Napoli.
[9] Cap. VIII di Usi e costumanze del popolo potentino, di Raffaele Riviello.
[10] Cronache Potentine, di R. Riviello.
[11] Vol. III, Bianchini cap. II, sez. I, (pag. 89).
[12] Bianchini, pag. 52/sez. IV, cap. III.
[13] Bianchini, cap. II, sez. I e cap. III sez. IV.