Ida Leone

A partire dal 1° luglio 2016, il sistema della formazione regionale raggiunge l’assetto definitivo (e completamente diverso dal passato) a cui la Basilicata si sta preparando da alcuni anni.  Entra infatti in vigore il Decreto interministeriale 30 giugno 2015, con il quale operativamente si riconoscono a livello nazionale i sistemi di qualificazione regionali delle competenze e i relativi sistemi di identificazione delle competenze standard. Si completa in questo modo il quadro normativo, composto a livello nazionale dal Jobs Act e dal Decreto Legislativo 13/2013, che definisce i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, e a livello regionale dalla Legge 30/2015 (“Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva – SIAP”) approvata ad agosto scorso.

In concreto il Decreto 13/2013 istituisce il sistema degli standard e un repertorio nazionale delle professioni. Molte Regioni però avevano già provveduto in autonomia, Basilicata compresa, e il Decreto ha provato – con successo – a non annullare i sistemi regionali ma a costruire un metaquadro di standard minimi, che salvaguarda le specificità locali.

Ma cosa è uno standard, riferito a competenze e profili professionali?  E’ un insieme di competenze minime che un soggetto deve possedere per presidiare un processo di lavoro.

Molte Regioni hanno costruito un sistema semplicemente mutuando standard già esistenti. La Basilicata, con rara lungimiranza, già a partire dal 2011 ha scelto di costruire un sistema ex novo, partendo dal confronto con il mondo del lavoro (sindacati, imprese, partenariato economico e sociale) e ricostruendo i flussi produttivi e lavorativi caso per caso, identificando, con un impegno certosino, tutte le competenze necessarie a presidiare quei flussi.

Sono stati così individuati 23 settori economico professionali (SEP) , più un settore separato nel quale ci sono competenze comuni  che è possibile ritrovare in più SEP (sono quelle relative ad es. alla segreteria, alla sicurezza, al marketing, alle pulizie etc.). Inoltre, la Basilicata ha scelto di normare dettagliatamente oltre agli standard professionali anche gli standard formativi, ad esempio per ciò che riguarda il numero di ore di formazione necessarie per raggiungere uno standard e conseguire una qualifica. Grazie a questo lungo lavoro, sui tavoli nazionali la Basilicata ha contribuito direttamente nella scrittura delle norme nazionali e ha fornito materiali istruttori e metodologici per la definizione del quadro nazionale, facendo da supporto anche ad altre regioni.

Quali sono gli effetti concreti di tutto ciò? Uno, soprattutto: la programmazione formativa smette di essere top down per diventare bottom up.

Nella programmazione top down, finora ampiamente ed anzi quasi esclusivamente utilizzata in regione Basilicata, venivano approvati e pubblicati avvisi pubblici della Regione, destinati ad organismi di formazione, che facevano riferimento a standard professionali non codificati, il cui perseguimento era lasciato alla libertà organizzatoria degli organismi di formazione. Dopo una valutazione comparativa, i corsi approvati, finanziati e realizzati potevano rilasciare qualificazioni che facevano riferimento solo a standard professionali, ma non a standard formativi, sempre diversi (altrimenti sarebbe stato impossibile fare una comparazione e una graduatoria). Questo tipo di formazione continuerà a esistere, ma verrà utilizzata solo per esigenze contingenti, mirate, specialistiche, necessarie al contesto regionale per specifiche finalità, o per figure professionali ancora non codificate.

Nella programmazione bottom up, esiste invece un sistema di standard professionali codificati, accompagnati da un coerente sistema di standard formativi. Esisterà un Catalogo Unico Regionale (CUR) dei corsi di formazione attivabili per arrivare a qualifica. Il CUR non è finanziato: è una vetrina, nella quale ciascun organismo di formazione candida i suoi progetti formativi, utilizzando gli standard professionali e formativi  codificati dalla Regione; esisterà una piattaforma digitale da utilizzare per candidare corsi di formazione al CUR, e questa piattaforma di default “tira dentro” già all’atto della compilazione tutti i paletti ed i vincoli previsti dalla normativa regionale.

La valutazione dei progetti non è più comparativa ma di mera ammissibilità.

Se il corso è ammissibile sarà pubblicato sul web, e frequentarlo darà diritto all’ottenimento di una certificazione, riconosciuta in tutta Italia, perché rispetta standard professionali, certificativi e formativi. Il CUR verrà utilizzato tutte le volte – e sono la larghissima maggioranza – nelle quali la figura professionale è ampiamente richiesta dal mercato, e si tratta quindi di professioni regolamentate (esempio: pizzaiolo, cuoco, meccanico, estetista, saldatore, etc.)

In questo sistema, infine, le risorse finanziarie pubbliche non vengono più erogate all’organismo di formazione, ma agli utenti, tramite un sistema di voucher. Il corso (e l’organismo di formazione) che mette insieme il numero di studenti sufficiente, parte. Diventa determinante quindi la qualità della formazione erogata.

Il pacchetto di norme introduce come si vede un forte elemento di rottura e discontinuitá con il passato, configurandosi come una vera e propria riforma del sistema della formazione professionale regionale.

La discontinuitá riguarda innanzitutto i rapporti fra sistema centrale e regioni, che vedono ridotta la loro autonomia sulla materia in questione, in una sorta di neocentralismo che seppellisce definitivamente il tema del federalismo, di cui non a caso non si sente più parlare da alcuni anni.

La discontinuità riguarda poi il sistema di certificazione delle competenze, che passa da una dimensione collettiva – che era propria dei corsi di formazione avviati con un sistema top down – ad una dimensione individuale. Con la riforma – e con il sistema bottom up – il cittadino acquisisce infatti il diritto di vedersi riconosciute e certificate le proprie competenze, sia che queste derivino da specifiche attività formative seguite da certificazione (formali), sia che derivino da attività formative intenzionali  ma non certificate (informali), sia che siano classificabili come “cose che si sanno fare” perché apprese in contesti che nulla avevano a che vedere con una formazione intenzionale (non formali).

Cambia anche la potestà certificatoria, che resta in capo alle Regioni, restando in capo ad esse le politiche attive del lavoro, ma non più in via esclusiva. Si apre un nuovo mercato, dal momento che possono certificare le competenze anche lo Stato, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, i gestori di fondi interprofessionali, e potrebbero arrivare a farlo anche ordini e collegi professionali.  Le regioni, non più monopoliste della potestà certificatoria, devono costruire la propria autorevolezza e credibilità in materia, dotandosi di un sistema forte di regole, di una organizzazione, di un processo credibile e sperimentato.

E stavolta la Regione Basilicata si è fatta trovare perfettamente preparata all’appuntamento con la riforma.