L’UNIONE COLTIVATORI A BRAIA: VENGO ANCH’IO?

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“Il bando Leader, nato per selezionare le migliori SSL (Strategie di Sviluppo Locale) si è di fatto arenato sulla prima fase di elaborazione delle prime graduatorie provvisorie che non hanno indicato chiaramente quali fossero le migliori, adombrando, da più versanti, seri dubbi sulla legittimità di una sorta di cartello di sigle organizzato per agire su tutti i territori, in modo da limitare il principio della libera concorrenza. A tale riguardo va sottolineata la grave responsabilità e la sospetta decisione degli uffici amministrativi della Regione che, caso unico e senza precedente in Italia su tale materia, hanno di negare l’accesso agli atti del bando precludendo la possibilità di agire in un quadro di chiara trasparenza, che deve essere sempre garantito.” L’UCI di Basilicata non va per il sottile nel denunciare una gestione “ interessata e clientelare” delle azioni del Dipartimento regionale Agricoltura nei programmi di sviluppo rurale ed adombra il sospetto che se è vero che la spesa dell’agricoltura sta correndo, essa corre in direzione di “alcuni specifici soggetti.” Se spendere a tutti i costi significa spendere secondo “ gli opportunismi o i condizionamenti politici”, è meglio andare più piano ed assicurare trasparenza.

A far reagire così duramente l’UCI ci sarebbe  il bando leader per il territorio Vulture-Alto Bradano e soprattutto la mancata selezione del partner, con una decisione del Dipartimento interlocutoria in cui non viene fatta una scelta precisa, creando da un lato una situazione di stallo circa la utilizzazione dei 40 milioni di euro per il sessenni, dall’altro determinando una situazione non trasparente, in cui la discrezionalità rischia di annidarsi.

Poi l’UCI si lancia ad un invito che merita anche esso un doveroso chiarimento dicendo che  “ad evitare il rischio di determinare una situazione di stallo o di carte bollate e contenziosi con inevitabili ricadute negative sui vari territori, è indispensabile che la Regione si adoperi con urgenza, con tutte le parti, per guidare, nei limiti previsti dalle procedure del Bando, una seria azione di confronto, di concertazione e di sintesi, utile anche per fugare la grave eventualità, che su un programma di fondamentale importanza per lo sviluppo dei territori, l’azione amministrativa debba sottostare ed essere modulata secondo gli interessi di chi, sul versante dei fondi in agricoltura, ha non di rado annunciato di voler “andare a comandare”

Una chiosa che va chiarita, come va chiarita la proposta “conciliativa” che l’Unione dei Coltivatori porta avanti: “mettiamoci d’accordo”  ed evitiamo il contenzioso. Come dire: la spartonza prima di tutto. No, mia cara Associazione: se ci sono abusi o interessi privati o interessi politici questi vanno evidenziati senza se e senza ma. Non si può da un lato dire che si privilegiano gli amici e poi chiedere di allargare agli altri ” pro bono pacis”.Non funziona così. r.r

 

 

 

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Sull' Autore

Quotidiano Online Iscrizione al Tribunale di Potenza N. 7/2011 dir.resp.: Rocco Rosa Online dal 22 Gennaio 2016 Con alcuni miei amici, tutti rigorosamente distanti dall'agone politico, ho deciso di far rivivere il giornale on line " talenti lucani", una iniziativa che a me sta a molto a cuore perchè ha tre scopi : rafforzare il peso dell'opinione pubblica, dare una vetrina ai giovani lucani che non riescono a veicolare la propria creatività e , terzo,fare un laboratorio di giornalismo on line.

1 commento

  1. nicola manfredelli il

    Gentile Redazione, a scanso di equivoci sulla nota dell’Uci, mi preme sgombrare il campo da ogni dubbio sulle due “chiose” poste in attenzione:
    1) l'”andiamo a comandare” è riferito al noto “cartello” di sigle sindacali e associative che in relazione ai Bandi europei ha instaurato un sistema di controllo oligarchico che sempre più pare essere assecondato dalla stessa Regione, anche e non solo sul bando Leader;
    2) sulla chiosa “conciliativa” non può essere intavisto nessun inciucio, per il semplice fatto che l’UCI non ha esitato a denunciare formalmente sia all’Autorità regionale della Trasparenza che all’ANAC l’operato degli uffici regionali che hanno negato l’accesso agli atti, necessario per assicurare la massima trasparenza. Inoltre, la disponibilità a trocare even tuali soluzioni è un atto dovuto di responsabilità conseguene alla determinazione della Regione che con la graduatoria provvisoria ha classificato ex-aequo con un’altra candidatura, il progetto Leader di cui è capofila l’Uci per l’area del Potentino-Marmo Melandro.
    Di seguito allego la relativa documentazione. Grazie per l’azione di informazione. Nicola Manfredelli, coordinatore Uci Regionale Basilicata.

    REPLICA, INTEGRAZIONE E DEDUZIONE PARZIALE ALLA COMUNICAZIONE ADG REGIONE BASILICATA DEL 22 NOVEMBRE 2016 E ALLA NOTA SUPPLETIVA UCI DEL 25 NOVEMBRE
    Ai sensi degli artt. 22,24, 25 della L. 241/90

    Potenza, lì 02 gennaio 2017
    Al Dott. Vittorio Restaino
    Responsabile ADG PSR Basilicata 2014/2020
    -e p.c. Avv. Vito Marsico
    Responsabile Regione Basilicata
    dell’Anticorruzione e Trasparenza.
    – e p.c. all’Assessore alle Politiche Agricole e forestali
    Luca Braia
    e p.c. Al Responsabile Nazionale ANAC

    Con riferimento alla Vs. Pec del 23 dicembre 2016, protocollo n. 199694 avente ad oggetto “…Riscontro a richiesta di accesso agli atti ex L. 241/1990 del 22.11.2016”, riguardante le procedure Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader, il sottoscritto Nicola Manfredelli, nato a Rivello il 21/04/1954 e residente in Picerno, alla via San Nicola, 45, in qualità di legale rappresentante dell’ UCI Regionale Basilicata, soggetto proponente della SSL “SPAI – Sviluppo Partecipativo Aree interne – Antica Lucania”, trasmette nota di contestazione formale e sostanziale del contenuto della Vs. Comunicazione.
    A tal proposito, in comunanza con quanto dal sottoscritto specificato con le precedenti note Pec del 24.11.2016 e del 29.11.2016, ritenendo non appropriata la Vs. risposta contenuta nella comunicazione tramite Pec del 23.12.2016, si fa presente quanto segue:
    1) – che è da considerare del tutto arbitraria e di ostacolo al diritto di tutela dei propri interessi la connotazione di formulazione “generica ed equivocabile” della richiesta di accesso agli atti avanzata dal sottoscritto in data 24.11.2016 nella quale è specificato che la documentazione di cui si richiede l’accesso è riferita agli atti inerenti quanto trasmesso dalla AdG PSR Basilicata, precisando a tal proposito che “…l’atto, ovvero la proposta di graduatoria, appare comunque viziato per eccesso di potere e violazione dei legge giusta la disapplicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi di guisa al Bando emanato che esplica forza di fonte normativa”; inoltre, con successiva nota Pec del 29.11.2016 è stata ribadita la richiesta di urgente di accesso agli atti in particolare per quanto riguarda: a) il possesso, da parte dei soggetti proponenti dei requisiti di ammissibilità; b) la valutazione dei requisiti di delimitazione di territorio e popolazione; c) il grado di copertura del territorio.
    2) che risulta fuorviante e non corrispondente a verità quanto comunicato con Vs. Pec del 30.11.2016 con cui si asserisce di aver trasmesso documento “Modalità di calcolo per l’attribuzione dei punteggi”; in effetti, tale documento (foglietto excel) non chiarisce nel modo più assoluto la modalità di attribuzione dei punteggi considerato che nell’articolazione del Bando a cui è riferita la documentazione non esiste alcun richiamo o correlazione con eventuali “moltiplicatori”, non conformi ai criteri prestabiliti di selezione e pertanto impropriamente utilizzati, dal che ne deriva la piena pertinenza della possibilità di accesso ai verbali delle riunioni della Commissione di valutazione e selezione, al fine di consentire una compiuta conoscenza della metodologia valutativa adottata;
    3) che è distorto e parziale il Vs. richiamo ai chiarimenti della giurisprudenza in merito alla genericità della documentazione accessibile, atteso che l’interpretazione di tale principio da parte di Tar e Consiglio di Stato non è riferito alla richiesta di specifici atti o provvedimenti di una procedura (come nel caso in oggetto) ma “alla documentazione di un’attività svoltasi mediante un indefinito numero di atti riguardanti un intero procedimento), atteso che l’eventuale soddisfazione di simile richiesta importerebbe un’opera di ricerca, catalogazione, sistemazione che non rientra nei doveri posti all’Amministrazione dalla normativa di cui al Capo V della L. 7 agosto 1990 n. 241, oltre che un generalizzato controllo su un ramo dell’Amministrazione”. Inoltre, la giurisprudenza è concorde nel conferire al “diritto” di accesso, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, valore di “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”.
    Il diritto di accesso vale, dunque, sì a tutelare interessi individuali di ampiezza tale da riscontrare solo il limite della giuridicità ma – nel contempo – è collegato ad una riforma di fondo dell’Amministrazione, ispirata a principi di democrazia partecipativa, della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, la quale costituisce “principio generale” inserito a livello comunitario nel più generale diritto all’informazione dei cittadini rispetto all’organizzazione e alla attività soggettivamente amministrativa, quale strumento di prevenzione e contrasto sociale ad abusi ed illegalità, principio questo che trova oggi un’ampia conferma nelle recenti modifiche che hanno riguardato la trasparenza amministrativa e il diritto dei cittadini a conoscere di cui all’art. 7 della legge n. 124/2015 e all’art. 5 del d. lgs. 97/2016.
    4) che è proceduralmente non rilevante e formalmente “singolare” la motivazione del non assenso all’accesso agli atti in ordine alla circostanza di opposizione da parte del Soggetto proponente SSL Nord-Occidentale, in quanto la giurisprudenza (sentenza TAR) ha ampiamente chiarito che «La normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all’amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l’opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati». Va peraltro segnalato che la giurisprudenza è costante nell’affermare che il diritto di accesso prevale sulla riservatezza di terzi quando sia esercitato per consentire la cura o la difesa processuale di interessi giuridicamente protetti e riguardi un documento amministrativo indispensabile a tali fini. Si puntualizza, infine, che riguardo al soggetto proponente SSL Nord-Occidentale Basento, nostro concorrente diretto sulla medesima area, la richiesta di visionare i documenti comparativi trova giustificazione ben evidente in quanto eventuali distorsioni nell’attribuzione di punteggi da parte del comitato di selezione potrebbe arrecare danno diretto al partenariato SSL SPAI – Sviluppo Partecipativo Aree Interne – Antica Lucania.
    Per tutto quanto richiamato, anche al fine di consentire una vostra autotutela, con la presente ribadiamo pertanto la nostra richiesta di accesso agli atti anche in considerazione della recente norma sull’accesso agli atti DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97.
    In Fede
    Nicola Manfredelli

    REPLICA, INTEGRAZIONE E DEDUZIONE PARZIALE ALLA COMUNICAZIONE ADG REGIONE BASILICATA DEL 22 NOVEMBRE 2016 E ALLA NOTA SUPPLETIVA UCI DEL 25 NOVEMBRE
    Ai sensi degli artt. 22,24, 25 della L. 241/90

    Potenza, lì 29 Novembre 2016

    Al Dott. Vittorio Restaino
    Responsabile ADG PSR Basilicata 2014/2020
    -e p.c. Avv. Vito Marsico
    Responsabile Regione Basilicata
    dell’Anticorruzione e Trasparenza.
    – e p.c. all’Assessore alle Politiche Agricole e forestali
    Luca Braia
    e p.c. Al Responsabile Nazionale ANAC

    Con riferimento alla pec del 22 novembre riguardante le procedure Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader, il sottoscritto Nicola Manfredelli, nato a Rivello il 21/04/1954 e residente in Picerno, alla via San Nicola, 45, in qualità di legale rappresentante dell’ UCI Regionale Basilicata, soggetto proponente della SSL “SPAI – Sviluppo Partecipativo Aree interne -Antica Lucania”, sollecita la pronta autorizzazione di quanto richiesto in ordine all’accesso alla documentazione indispensabile per assicurare il diritto di difesa e tutela , nello specifico relativo alle determinazioni inerenti la Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo locale Leader – PSR Basilicata”, attesa l’impossibilità di produrre in forma compiuta ed esaustiva ricorso amministrativo avverso la proposta di graduatoria comunicata, peraltro di per sé errata e contestabile nelle parti deducibili dalla parziale ed incompleta documentazione fornita.
    A titolo esemplificativo:
    a) Il punteggio esatto relativo all’autovalutazione è pari a punti 97,5 così come riportato nel progetto consegnato e non già pari a punti 96 come conteggiato nella vostra scheda di valutazione;
    b) In ordine al criterio 1b è da riconoscere il punteggio di 2,5, così come previsto alla sezione 4 “criteri di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”;
    c) In riferimento ai criteri 3a, 3b, 3c si evidenzia la non corrispondenza delle motivazioni di riduzione nell’assegnazione del punteggio, in quanto l’utilizzo degli allegati tabellari e dei quadri sinottici è da considerare indispensabile per evidenziare con efficacia e chiarezza la correlazione e l’integrazione esistente fra le diverse tematiche, così come richiesto dall’avviso pubblico e, pertanto, il punteggio da attribuire deve essere pari a quanto previsto dall’autovalutazione per complessivi punti 10.
    d) In riferimento al criterio 4b si fa presente che il parametro previsto dal bando era il seguente: “individuazione di un ambito tematico diverso da quelli già individuati nella scheda di misura…”, pertanto va riconosciuto il punteggio pari a 2 per la piena coerenza con quanto richiesto dal bando, nello specifico “un ambito tematico aggiuntivo”.
    e) L’autovalutazione effettuata sul criterio 8b ha portato all’attribuzione del punteggio massimo, pari a punti 3, da riconoscere anche in sede di valutazione in quanto, tale attività è stata condotta secondo le modalità indicate nel bando. L’evidenza di ciò è riscontrabile dalla documentazione inviata.
    f) Relativamente al criterio 9a, nel progetto sono contemplate con puntualità le azioni e le sottomisure da attuare. Ad ogni sottomisura, inoltre, è stato associato sia l’obiettivo, sia i temi di riferimento. Per quanto attiene l’OS4 questo viene attuato nelle seguenti sottomisure: 19.2.b.2, 19.2.b.3, 19.2.b.4 e 19.2.a.12; per queste sottomisure il budget totale stimato ammonta ad € 385.000,00, che non può essere considerato “inadeguato” in assenza di specifici parametri previsti dal bando considerato anche il carattere propositivo del documento. Si ritiene, pertanto, giustificato riconoscere l’attribuzione di punti 5 come indicato nell’autovalutazione.
    g) La motivazione di riduzione del punteggio assegnato al criterio 9.b non trova giustificazione in nessuno dei requisiti contemplati nel bando né tantomeno risulta coerente con le finalità dell’avviso pubblico indirizzato a selezionale le SSL a cui dovrà seguire, in una fase successiva, la predisposizione del Piano di Azione. Infatti, viene richiesta esclusivamente la coerenza del piano finanziario ipotizzato rispetto alla strategia proposta, così come documentato nel progetto consegnato e di conseguenza al criterio va riconosciuto il punteggio previsto in autovalutazione, pari a punti 5.
    h) Relativamente alle osservazioni formulate rispetto al modello gestionale proposto, si ritiene di richiedere una più attenta lettura e considerazione di quanto riportato al paragrafo 12 e della bibliografia citata. Inoltre, per quanto riguarda le osservazioni mosse rispetto al dimensionamento della struttura gestionale e al ricorso alle “figure degli esperti”, si ribadisce che il dimensionamento della struttura di governance è stato pensato in base alla necessità di garantire criteri di snellezza ed efficienza operativa. Il ricorso agli esperti, benché non dettagliato quantunque facilmente rilevabile, è ispirato alla volontà di affiancare, allo staff di gestione, al momento opportuno e quando necessario, figure di specifica competenza rispetto alle azioni e alle attività da svolgere. In tal modo, si potrà evitare, come avvenuto in precedenti esperienze, di dover sostenere strutture e costi gestionali eccessivi in una visione di innovazione così come previsto dal PSR Basilicata 2014-2020. L’introduzione in modalità flessibile di esperti, è suggerita, tra l’altro, da numerosi orientamenti comunitari e per tali motivazioni si ritiene plausibile la riconsiderazione del punteggio da attribuire quantificandolo in punti 15.
    Si richiama e si fa presente, inoltre, l’impossibilità a tutt’oggi di poter avviare e produrre istanza di ricorso e/o controdeduzioni in ordine ad elementi fondamentali dell’Avviso Pubblico Misura 19 – Sviluppo Locale di tipo partecipativo – SLTP Leader, in particolare, per quanto riguarda:
    a) il possesso, da parte dei soggetti proponenti, dei requisiti di ammissibilità;
    b) la valutazione dei requisiti di delimitazione di territorio e popolazione;
    c) il grado di copertura del territorio.
    Per tutto quanto comunicato e richiamato con la presente nota, si ribadisce la richiesta urgente di accesso agli atti in modo da poter produrre ogni azione utile alla proposizione di un puntuale ricorso amministrativo e/o giudiziario.

    In Fede
    Nicola Manfredelli

    REPLICA ALLA COMUNICAZIONE DEL 22 NOVEMBRE 2016
    Ai sensi degli artt. 22,24, 25 della L. 241/90

    Potenza, lì 24 Novembre 2016

    Al Dott. Vittorio Restaino
    Responsabile ADG PSR Basilicata 2014/2020
    -e p.c. Avv. Vito Marsico
    Responsabile Regione Basilicata
    dell’Anticorruzione e Trasparenza.
    – e p.c. all’Assessore alle Politiche Agricole e forestali
    Luca Braia
    e p.c. Al Responsabile Nazionale ANAC

    Il sottoscritto Nicola Manfredelli, nato a Rivello il 21/04/1954 e residente in Picerno, alla via San Nicola, 45, in qualità di legale rappresentante dell’ UCI Regionale Basilicata, soggetto proponente della SSL “SPAI – Sviluppo Partecipativo Aree interne -Antica Lucania”,
    – preso atto della nota redatta a cura del Responsabile dell’ Autorità di Gestione PSR Basilicata e notificata in data 22 novembre;
    – rilevato in fatto e in diritto che le garanzie procedimentali di accesso ai documenti si atteggiano a “diritto fondamentale di difesa”, poiché laddove sia negata la conoscenza di tale documentazione risulta ostacolata, anche, la possibilità di produrre le controdeduzioni di cui alla richiamata nota del 22 novembre, facendo perdere di effettività il diritto di difesa e tale diritto prevale sulla riservatezza dei terzi; sui fa, inoltre, presente che, in base al combinato disposto degli artt. 24 della L. 241/90 e 60 del d.lgs.n. 196 /2003, quando l’accesso è strumentale alla tutela dei propri interessi in giudizio, sia esso di natura amministrativa che giurisdizionale, l’accesso deve essere sempre consentito;
    – ritenuto che tale omissione lede il corretto esercizio del diritto di difesa del sottoscritto richiedente al fine della proposizione del ricorso sia in via amministrativo-gerarchico ovvero al TAR Basilicata avverso la proposta di graduatoria così come richiamata dalla stessa Autorità nella stessa replica del 22 Novembre c.a. (all.1);
    – ritenuto che in diritto, in ossequio alla normativa vigente e per giurisprudenza consolidata, il dies a quo per la proposizione di qualsiasi ricorso amministrativo decorre dal momento in cui l’interessato è posto nella condizione del pieno esercizio del proprio diritto di difesa che si intende perfezionato con la piena conoscenza, da parte del medesimo, del criterio logico-giuridico seguito dalla competente Amministrazione per il perfezionamento del provvedimento finale (graduatoria misura 19 PSR Reg. Basilicata);
    – considerato che da una attenta analisi di quanto trasmessomi, l’atto, ovvero la proposta di graduatoria, appare comunque viziato per eccesso di potere e violazione di legge giusta la disapplicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi di guisa al Bando emanato che esplica forza di fonte normativa

    CHIEDE ALLA AUTORITA’ DI GESTIONE PSR BASILICATA
    – di volere adempiere, di guisa alla normativa vigente ed in ossequio ai motivi esposti, alla produzione di quanto richiesto a mezzo della istanza di accesso agli atti. Ciò al fine della tutela del mio diritto di difesa e del corretto computo del richiamato termine a quo per la produzione del ricorso gerarchico-amministrativo.
    – di volere annullare, per tutti i motivi esposti ed integralmente, il Vs. atto amministrativo di cui alla nota del 22 novembre al fine del computo del termine ad impugnare, per violazione di legge ed eccesso di potere.

    Nelle more dell’espletamento di quanto richiesto si diffida, pertanto, ad assumere e/o adottare qualsiasi atto o provvedimento inerente la graduatoria della Misura 19 del PSR.

    In Fede
    Nicola Manfredelli

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