LA SENTENZA BARRESI: LA GIUNTA DOVEVA MOTIVARE LA NOMINA

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Resa nota la sentenza del Tar sul ricorso dell’ing. Spera contro la nomina a suo tempo fatto dalla Vicepresidente Franconi del dr.Barresi a direttore del San Carlo.  Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto la seconda delle censure proposte dal Consiglio di Stato che riguarda il mancato perfezionamento dell’iter che porta alla scelta del candidato. In soldoni non doveva riferirsi esclusivamente al lavoro della Commissione ma doveva indicare i motivi per cui, tra tre candidature egualmente valide, ne sceglieva uno. Come si sa, recita la sentenza- la fattispecie di nomina in rilievo, relativa all’individuazione del Direttore generale di un’Azienda ospedaliera, è disciplinata dall’art. 2 del D.lgs. n. 171/2016. Detta disposizione, per quanto di rilievo, prevede che “La commissione … propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell’ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire”). La ratio di tale innovativa formulazione – come perspicuamente evidenziato nel parere che il Consiglio di Stato ha reso sullo schema del D.lgs. n. 171/2016 – risiede nell’esplicita volontà del legislatore di “(…) ancorare la scelta regionale quanto meno ad un criterio di natura obiettiva e, cioè, la maggior rispondenza del candidato alle caratteristiche specifiche dell’incarico al quale è chiamato, riducendo il margine di totale e incontrollata discrezionalità, se non di puro arbitrio, che può condizionarne negativamente la nomina da parte del vertice politico. Il provvedimento di nomina, dunque, deve recare espressamente le ragioni di tale scelta, avuto riguardo a questo specifico criterio, ed essere ancorato a ragioni obiettive, riconducibili al buon andamento e all’imparzialità della pubblica amministrazione (…)” (cfr. Consiglio di Stato, Commissione speciale, Adunanza del 18/4/2016, parere n. 1113 del 5/5/2016). L’esposto percorso argomentativo è del tutto condivisibile, dice il Tar di basilicata, giacchè. la nomina impugnata è stata motivata unicamente attraverso il rinvio, per relationem, al giudizio espresso dalla competente commissione tecnica, incaricata di definire la terna dei candidati idonei a ricoprirela carica di Direttore generale dell’Aor. In specie, tale giudizio, relativamente al dott. Barresi, è stato così formulato: “esperienza maturata in aziende ospedaliere con competenze prevalentemente amministrative nel controllo delle gestione”. Tali riferimenti non sono sufficienti ad assolvere all’onere motivazionale prescritto, con specifico riferimento alla fattispecie di nomina qui rilevante, dalla norma invocata dal ricorrente. Deve, infatti, ritenersi che il richiamato giudizio se è in grado di attestare l’esistenza, in capo al dott. Barresi, delle necessarie competenze tecnico- specialistiche, è inidoneo ad indicare le ragioni di preferenza di detto candidato rispetto agli altri, egualmente inclusi nella terna e, dunque, in possesso di un’equivalente idoneità professionale a ricoprire l’incarico apicale in questione. Vieppiù se si considera che, non configurando la terna una graduatoria, è essenziale che il segmento procedimentale che concretizza la nomina sia connotato da un quid pluris motivazionale rispetto alla mera replica del giudizio idoneativo espresso dalla commissione tecnica, ferma restando la natura non comparativa della procedura di nomina ed il carattere fiduciario dell’incarico (fondato sull’intuitus personae). In tale ottica, dunque, la corretta estrinsecazione del potere di nomina – una volta acclarata la generica idoneità professionale dei candidati – avrebbe richiesto, in specie, un ulteriore sviluppo motivazionale, in grado di enunciare, sia pure per sintesi, la ratio della scelta concretamente effettuata al fine di consentirne il riscontro di ragionevolezza, in coerenza con il criterio legale secondo cui detta scelta deve ricadere sul candidato della terna “(…) che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire”. Né può ostare a tale rilievo la qualificazione della nomina sub iudice quale atto di alta amministrazione. Sul punto, va ribadito anzitutto il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui i canoni di buon andamento, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa impongono un’adeguata estrinsecazione delle ragioni poste a fondamento anche degli atti di alta amministrazione di carattere fiduciario, con conseguente obbligo motivazionale della scelta operata (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15/11/2016, n. 4718; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 26/10/2016, n. 4973). In tale ottica, va inoltre escluso che la motivazione della scelta possa logicamente esaurirsi nel mero riscontro dei requisiti tecnici prescritti dalla legge ovvero anche nella generica qualificazione fiduciaria della scelta. Tali assunti – di per sé condivisibili – sono vieppiù validi qualora, come in specie, la nomina sia assoggettata ad un regime motivazionale rafforzato che, come dianzi evidenziato, costituisce il consapevole portato di un’opzione normativa finalizzata al precipuo scopo di contenere, entro margini accettabili, l’ampiezza della discrezionalità del potere di nomina e di orientarla maggiormente verso oggettivi e documentati apprezzamenti di natura tecnica. La riscontrata carenza motivazionale vizia in radice la nomina impugnata. Né, per tale dirimente ragione, è possibile pronunciarsi sugli ulteriori profili di doglianza relativi al versante motivazionale, dovendo preservarsi – nella prospettiva dell’eventuale riesercizio del potere di nomina – l’integrità dello spatium deliberandi riservato all’Amministrazione (cfr. art. 34, co. 2, cod. proc. amm.).  In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso è fondato e, dunque, va accolto. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

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Sull' Autore

Quotidiano Online Iscrizione al Tribunale di Potenza N. 7/2011 dir.resp.: Rocco Rosa Online dal 22 Gennaio 2016 Con alcuni miei amici, tutti rigorosamente distanti dall'agone politico, ho deciso di far rivivere il giornale on line " talenti lucani", una iniziativa che a me sta a molto a cuore perchè ha tre scopi : rafforzare il peso dell'opinione pubblica, dare una vetrina ai giovani lucani che non riescono a veicolare la propria creatività e , terzo,fare un laboratorio di giornalismo on line.

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