leonardo pisani
Nessuno poteva immaginare quello che sarebbe capitato, dopo la prima notizia del virus nell’ex Celeste Impero o alle prime positività in terra di Lombardia. Ora siamo di fronte a un’emergenza sanitaria di portata mondiale che sta mettendo a dura prova, non solo le economie di tutti i paesi, ma lo stesso sistema sociale e interrelazionale, tanto collettivo, quanto individuale. Questa emergenza ci impone il distanziamento, ci copre i volti, questa emergenza è stata definita come l’emergenza della “solitudine condivisa” e ha toccato anche il sistema scolastico, con chiusure delle scuole, anche se a macchia di leopardo a seconda delle regioni e dei gradi, ricorrendo alla Dad, ossia la didattica a distanza. La questione ha sollevato perplessità e anche proteste, e polemiche sia polemiche che tra le famiglie e gli addetti ai lavori, Insomma, un Paese diviso non solo tra chi vuole rientro nella aule e chi preferisce aspettare, ma una dicotomia su diritto alla Salute e diritto all’istruzione. Ambedue costituzionali e ambedue legittimamente da tutelare.
Ne parliamo con le avvocate Giuditta Lamorte e Elena Morlino, esperte di diritto di famiglia e relazioni familiari e mamme.
“Stiamo rivalutando e rimodulando tutte le nostre priorità e i nostri diritti fondamentali, pur di tutelare il diritto alla salute! “ spiegano Lamorte e Morlino – “È assolutamente condivisibile l’ordinanza della Regione Basilicata, emanata dal Presidente della Giunta Regionale Vito Bardi, che ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, in quanto il diritto ai saperi è garantito attraverso la didattica a distanza! ».

l’avv.giuditta lamorte
Ma tra didattica in aula o a distanza, una differenza di efficacia esiste, specie per le primarie e secondarie….
“La didattica in presenza è l’idea da perseguire di didattica, è l’essere stesso della didattica, in quanto offre ai bambini/ragazzi non solo l’educazione ai saperi, ma anche l’educazione al saper fare da sé in relazione con il gruppo dei pari e con l’adulto diverso dal genitore, ma in questo momento deve prevalere il diritto alla salute. Il diritto alla salute è un diritto primario, di uguale rilevanza rispetto al diritto allo studio, anzi a voler essere puntuali e per eccesso di zelo, tutte le restrizioni e le compressioni del diritto alla libertà economica e di impresa, del diritto alla libertà di circolazione e associazione, trovano giustificazione in vista e in ragione del superiore diritto alla salute, questo vuol dire, forse, che un problema di salute si pone e, forse, vuol anche dire che il diritto alla salute prevale al cospetto di diritti di pari grado. “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” recita l’art. 32 della Carta costituzionale. Il dibattito che si sta svolgendo in queste ore sul rientro a scuola appare essere un dibattito tutto politico, che non tiene conto di quanto appare evidente: 1) Il virus circola; 2) Circola più facilmente e più velocemente negli ambienti dove sono presenti più persone per più tempo, per questo sono vietati gli assembramenti».
Quindi tra diritto alla salute e diritto all’istruzione, sancito dall’articolo 9, 33 e 34?
“La domanda da porsi, -spiegano- è: se queste sono le premesse – e senza voler incedere sul tecnicismo scientifico, ma facendo semplicemente un ragionamento di buon senso logico – se il luogo ideale del virus è l’insieme di persone, come si può pensare che una classe, composta, genericamente, da non meno di venti alunni, oltre gli insegnanti, che dividono gli stessi tempi/spazi per non meno di cinque ore, possa essere considerata un ambiente sicuro?

l’avv. elena morlino
La pericolosità appare esistere in re ipsa, nel fatto stesso della contemporanea presenza di tante persone (alunni/docenti/personale ATA) per così tanto tempo (orario scolastico); nello stesso luogo (spazi scolastici)!
Così tante persone, per così tanto tempo, in un unico spazio, portatrici – all’ingresso a scuola – non solo della propria eventuale contagiosità, ma altresì della eventuale contagiosità della propria rete di contatti extrascolastici e – al rientro a casa – portatrici della rete di possibili potenziali contagi sviluppatisi a scuola, all’interno della propria famiglia di appartenenza: tutto questo appare essere un circolo vizioso non facilmente interrompibile.
Quindi Giuditta Lamorte e Elena Morlino da esperte di diritto familiare e mamme siete nettamente contrarie alla riapertura delle scuole?
“Far rientrare gli alunni in aula – con tutto quello che, oltre ad avvenire in aula, avviene prima e dopo l’ingresso a scuola, cioè gli spostamenti da e per – pare introdurre il concetto inaccettabile del rischio consentito.
Si parla di rischio consentito, quando si ha la precisa coscienza e volontà di attuare un evento anche se lesivo (stante la prevedibile pericolosità) ma si accettano i rischi, pur di raggiungere uno scopo.
Applicando la teoria del rischio consentito alla situazione attuale, altro non si fa che concretizzare l’ipotesi del dolo eventuale, che è un tipo di manifestazione di dolo, in cui chi agisce ha la precisa coscienza e volontà di porre in essere un evento lesivo (riaprire le scuole con il rischio di un contagio esponenziale e non tracciabile), ma accetta il rischio (del contagio) per perseguire lo scopo, che nel caso di specie è rappresentato dal diritto allo studio (tra l’altro garantito – si ripete – dalla didattica a distanza), con conseguente realizzazione dell’ipotesi prevista dall’art. 438 cp, cioè procurata pandemia.
A questo si aggiunga che appare difficilmente conciliabile il discorso del rischio consentito, con il diritto/dovere dei genitori alla responsabilità genitoriale, sancito dalla Carta costituzionale all’art. 30 e dal codice civile all’art. 147, che trova più pregnante esplicazione nell’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989, che parla di SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE da tenere in preminente considerazione nelle decisioni di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, quando tali decisioni riguardino i bambini! Se dunque nel dibattito politico, il concetto del rischio consentito viene introdotto e accettato, come genitori, ci si rifiuta di anteporre il rischio consentito al superiore interesse del minore di veder tutelata la propria salute e quella della propria famiglia di appartenenza! Purtroppo, laddove il principio del “rischio consentito” dovesse prevalere, ciascun genitore si troverebbe a dover decidere se accettare o meno il rischio di mandare il proprio figlio a scuola. Se, però, si decidesse di non mandare i figli a scuola, in quanto non si accetta il rischio consentito, allora diventerebbe possibile l’apertura – a carico dei genitori – di un procedimento ex art. 330 cc di decadenza dalla responsabilità genitoriale e di un procedimento penale ex art. 731 cp per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione scolastica.E non si parli di istruzione parentale come alternativa! Perché l’istruzione parentale è altro da quanto sin qui rappresentato, è una libera scelta, che però estrapola il minore dal contesto scolastico, che resta contesto scolastico anche in una lezione on-line.
E quindi, come comportarsi?
In questo momento sarebbe opportuno confermare la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, al fine di non obbligare nessuno ad accettare il “rischio consentito” o, in alternativa, offrire la possibilità di scegliere, perché se sussiste un rischio, come genitore si dovrebbe poter scegliere se correre o meno quel rischio e non essere obbligati a decidere se mandare il proprio figlio a scuola o ritirarlo, con tutte le conseguenze giuridiche civili e penali che ne derivano”.