La proposta di legge presentata dal presidente della Quarta Commissione, massimo Zullino, su nuove disposizioni in materia sanitaria affronta vari argomenti caratterizzati da urgenza e si propone alla prossima assemblea regionale con l’approvazione in commissione da parte della maggioranza. In primis essa fa slittare al primo luglio 2020 l’obbligo di attuazione dei nuovi requisiti di legge per le strutture sociosanitarie. Questo al fine di non appesantire una situazione già resa precaria dalla pandemia e che non è stata ancora superata. “La norma – si legge nella relazione illustrativa – si pone l’obiettivo di posticipare alla fine dell’emergenza sanitaria l’obbligo di adottare le variazioni organizzative che, altrimenti si sommerebbero agli appesantimenti già prodotti dalle misure di prevenzione impartite dalla Regione per prevenire la diffusione del contagio”. L’art.2 riguarda le spese per la prevenzione del contagio dei servizi riabilitativi. “L’emergenza sanitaria – viene spiegato nella relazione – ha richiesto l’introduzione di misure di prevenzione del contagio sia sul piano organizzativo (triage e controllo degli accessi nelle strutture, igienizzazione continua dei locali, modifiche strutturali) sia nell’impiego di materiali (mascherine, camici, guanti per ogni prestazione erogata) che non potevano essere previste nelle tariffe di remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate. La norma, mutuando quanto già attuato nello scorso anno nelle altre Regioni, dispone un riconoscimento delle spese sostenute, fermo restando il limite del tetto di spesa complessivo regionale”. L’art.3 (“Servizio di trasporto disabili gravi che accedono ai servizi riabilitativi”) punta a rendere coerente l’attuazione di quanto statuito con l’art.8 delle legge regionale n.3/2016 con la quale è stato disciplinato il servizio di trasporto per gli utenti con gravi disabilità che accedono alle strutture riabilitative. Si chiarisce che il trasporto è uno degli elementi della prestazione riabilitativa per il quale non può essere chiesta una autonoma compartecipazione alle spese, alla stregua di quanto accade per il servizio mensa o il servizio alberghiero delle strutture riabilitative.
“L’art.4 – viene spiegato sempre nella relazione illustrativa – mira a garantire una più facile individuazione di specialisti idonei a ricoprire la funzione di responsabile sanitario dato anche il momento storico causato dal covid-19 e dalla carenza di personale sanitario, sempre nel rispetto della normativa nazionale. Interviene, inoltre, per fornire una chiara risposta interpretativa rispetto al trattamento erogato in regime di ‘domicilio provvisorio’ all’interno dei plessi scolastici”. In particolare si stabilisce che “Al fine di ridurre l’impatto con le attività di vita quotidiana dell’individuo, se motivatamente prescritto nel progetto riabilitativo individuale, il trattamento riabilitativo ambulatoriale potrà essere erogato in forma domiciliare negli ambienti di vita dell’utente, quali ad esempio la scuola, i luoghi di lavori etc., da considerarsi domicili provvisori; in tali casi, nei periodi delle pause estive e nelle festività le prestazioni potranno continuare ad essere rese negli stessi plessi scolastici, al fine di evitare cambiamenti che potrebbero incidere sull’efficacia e la continuità dell’intervento riabilitativo o, in alternativa e nei casi indicati, in forma di tele-riabilitazione secondo i protocolli e le linee guida condivise con l’Unità di valutazione bisogni riabilitativi (UVBR) dell’Azienda sanitaria”.