Se c’era bisogno di benzina sul fuoco nella vicenda della API-Spa , ci ha pensato la Corte Costituzionale con la decisione di riconoscere la lesione di competenze statali nella legge regionale delle Calabria che determina la liquidazione coatta del vecchio consorzio industriale . La liquidazione coatta- dice in estrema sintesi la sentenza, si applica in particolari circostanze nelle quali solo lo Stato può intervenire, riconoscendo l’interesse generale a portare avanti questa procedura, rispetto alle altre previste per la generalità ( concordato preventivo , fallimento).
Tra l’altro, dice la sentenza della Corte, la norma regionale ( della Calabria ndr) sarebbe inoltre lesiva del principio di eguaglianza, poiché renderebbe applicabile la procedura di liquidazione coatta amministrativa «senza individuare una categoria generale ed astratta, ma limitandosi ad estendere la disciplina comune di fonte statale a un soggetto storicamente determinato», per di più mediante richiami parziali, sicché «viene forgiata una procedura di liquidazione coatta amministrativa sui generis, la quale reca dei tratti eccentrici rispetto a quelli tipici della legge fallimentare».
In verità la legge della Basilicata , secondo gli emendamenti approvati, non fa cenno esplicito di questa procedura , evocando più genericamente le competenze giuridiche in caso di crisi PREVISTE DALLA LEGGE 267 (DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA O LIQUIDAZIONE COATTA) O COMUNQUE DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE STATALE COMPETENTE PER LA MATERIA, e si muove sul filo di un percorso orientato a salvaguardare le funzioni e a difendere i lavoratori, evitando che siano questi ultimi a pagare colpe che vengono dal passato. Però, quello che interessa anche la Basilicata è il passaggio con cui la stessa Corte sottolinea il vero vulnus di questo conflitto tra competenze:, “questa Corte non può esimersi dal segnalare che l’odierno assetto normativo appare carente di una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale. Ora, paradossalmente la sentenza , proprio riconoscendo questo vuoto legislativo, mette in partita l’iniziativa della Regione che demanda la questione del percorso da seguire alle iniziative successive del commissario liquidatore, anche rivolgendosi al Giudice competente.
lLa Corte è estremamente esplicita nel sottolineare che l’opzione per l’impiego in casi siffatti della procedura di liquidazione coatta amministrativa evidenzia la necessità di un intervento regolativo dello Stato, che, tenuta ferma l’omogeneità di una disciplina pur sempre incidente sull’ordinamento civile e processuale, permetta tuttavia alle Regioni di fronteggiare situazioni critiche di notevole impatto sulle comunità territoriali.
Ora, se si può dare una indicazione alle autorità regionali per uscire dal ginepraio, pur essendo vero il fatto che la Basilicata non ha scelto la strada della liquidazione coatta, sarebbe il caso di affrontare la questione in via interlocutoria con il Governo per concordare una linea di azione, evitando il rimpallo sul piano giurisprudenziale tra competenze , atteso il fatto che a) quando la Regione ha scelto la strada del concordato e del consolidamento dei debiti gli è stato eccepito la fattispecie dell’aiuto di stato, quando è stata proposta la unificazione dei due consorzi ( con la esclusione della debitoria di quello di Potenza) s’è scatenata la protesta su una presunta illegittimità a intervenire su enti pubblici economici, quando si vuole trasferire ad altri i servizi, c’è il rischio della incompetenza e quando si invoca l’interesse generale dello Stato sulla liquidazione coatta si rischia di dialogare con i sordi. Dica il Ministero dello sviluppo economico che cosa bisogna fare per sanare una situazione di crisi che rischia di avere effetti deleteri sul sistema industriale della Basilicata. E magari applichi quelle competenze per casi speciali che gli consentono di intervenire.
Rocco Rosa