C’è una spiraglio che induce a sperare che da domani si possa fermare questa deregulation selvaggia che riguarda l’eolico e che sta attaccando come un’erba maligna gli skyline dei nostri borghi e la maestosità dei castelli lucani . E questo spiraglio viene dalla recentissima sentenza del Consiglio di Stato che esprimendosi intorno ad alcuni ricorsi che i Comuni toscani avevano fatto in merito ad una sentenza del Tar ha sostanzialmente detto che è imprescindibile nelle autorizzazioni, tener conto del giusto equilibrio tra energizzazione e tutela del paesaggio, mancando il quale le autorizzazioni diventano non legittime. Per i giudici di Palazzo Spada non tener conto dell’impatto percettivo e visivo dell’opera, per il principio secondo cui il paesaggio, inteso come bene costituzionalmente protetto, non può essere considerato solo entro i limiti fisici della sua perimetrazione amministrativa, ma deve essere valutato in una prospettiva più ampia, che tenga conto della sua percezione nel contesto territoriale.. Secondo il Consiglio di Stato il comportamento corretto della Regione sarebbe dovuto passare attraverso una analisi dettagliata su diversi aspetti, tra cui:
- l’area di visibilità dell’impianto e il modo in cui esso si inserisce nel bacino visivo;
- l’intervisibilità dell’opera nel contesto paesaggistico;
- la coerenza con le caratteristiche naturali e antropiche del territorio;
- l’evoluzione storica del paesaggio e il suo valore panoramico.
E proprio questi criteri erano stati evidenziati nel parere negativo della Soprintendenza toscana che in sede di conferenza stampa aveva espresso il suo diniego all’installazione. Particolare interessante, il Consiglio ha anche richiamato la circolare della Presidenza del Consiglio del 2018 che prevede la possibilità di considerare prevalente una determinata posizione in conferenza di servizi sulla base del peso specifico degli interessi coinvolti.
Su questo aspetto, il Consiglio di Stato ha chiarito che il semplice richiamo a tale circolare non è sufficiente per giustificare il superamento di un parere negativo così articolato come quello della Soprintendenza. La Regione avrebbe dovuto indicare le specifiche ragioni per cui gli interessi paesaggistici risultavano recessivi rispetto alle esigenze di sviluppo delle energie rinnovabili, operazione che, invece, non è stata effettuata in maniera adeguata. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto: l’obiettivo di semplificazione procedurale non può giustificare il sacrificio di valori costituzionali come la tutela del paesaggio e dell’ambiente, soprattutto nel caso in cui i partecipanti alla Conferenza di servizi esprimano un parere negativo in merito. C’è un Giudice a Berlino!