
pinuccio rinaldi
DI PINUCCIO RINALDI
Il diritto romano sviluppato nell’antica Roma ha dato la genesi al nostro attuale Codice Civile e Penale, questa premessa giusto per dire che dovremmo orgogliosamente sentirci amministrati da uno dei migliori sistemi giuridici, e che quindi non dovremmo conoscere nessun problema gestionale e funzionale, purtroppo dobbiamo constatare che non è vero e che non è anche la prima volta che ci troviamo al cospetto di contrasti tra organi dello Stato. ll decreto-legge, “SICUREZZA” originariamente il D.L. n. 48 del 11 aprile 2025, è stato approvato dal Senato il 9 giugno 2025. Questo DL quindi per essere giunto all’approvazione ha canonicamente superato tutti i passaggi necessari e previsti. Per questa ragione e per i ruoli svolti di tutti agli attori previsti nel processo, diventa poco chiaro il perché la Corte di Cassazione si sia espressa con nota sanzionatrice. Sapendo che la sua funzione è quella di un organo di legittimità che verifica che le sentenze dei giudici inferiori siano state emesse nel rispetto delle norme e dei principi del diritto.
La Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non entra nel merito di un decreto legge, ma si concentra sulla valutazione della sua conformità alla legge e alla Costituzione. In altre parole, la Cassazione verifica che il decreto non violi norme di legge, non ne faccia una errata applicazione, o non sia incostituzionale e non entra nel merito delle scelte politiche o discrezionali che il decreto contiene e si attiva solo su richiesta. Ora se il perimetro della sua agibilità è quello prima descritto, non si capisce perché il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli uffici legislativi dei singoli Ministeri. non abbiano visto in fase di stesura del DL le “incongruenze” sollevata dalla Corte di Cassazione. Se poi consideriamo che il DL dev’essere emanato dal Presidente della Repubblica perché esso diventi legge e che tale passaggio è certamente visionato e valutato da i suoi consiglieri per gli affari giuridici e relazioni Costituzionali, (I quali come è noto sono Magistrati, professori universitari e avvocati), allora dobbiamo convenire che anche queste menti non hanno saputo cogliere le difformità.
Tutto questo, al rigore della logica, appare con ogni evidenza “impossibile” considerato che più persone appartenenti a strutture diverse, ma con uguale competenza, non siano stati capaci di cogliere le difformità sollevate dalla Corte di Cassazione. In buona sostanza due ruoli funzionalmente indispensabili alla redazione, si sono interessati dello stesso DL ritenendolo correttamente emesso, mentre un terzo, interessato al processo solo su richiesta, ha rilevato difformità di merito, cosa peraltro non prevista nelle sue prerogative (gli sgomberi accelerati creano disagio sociale- n.d.r. IL GIORNALE 30-06-2025) . Allora viene da chiedersi il perché la Corte di Cassazione ha deciso di esprimersi negativamente disconoscendo i pareri positivi delle funzioni preposte alla redazione del decreto legge. Insomma questo ennesimo scontro tra organi dello Stato, oltre ad apparire poco spiegabile è anche sorto in un momento nel quale la Nazione necessita di assoluta armonia dei suoi apparati.