ILLEGITTIMA, SECONDO LA CORTE, LA LEGGE REGIONALE SULL’ENERGIE RINNOVABILI

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la Consulta boccia la legge regionale sulla regolamentazione degli impianti energetica da fonte rinnovabili, accogliendo in toto il ricorso del Governo, secondo cui  il provvedimento legislativo invade le competenze dello Stato su molti punti , in particolare sulle procedure per la realizzazione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici di grande generazione , sui requisiti minimi , suilla previsione  della potenza massima dell’impianto di 10MW per le aree e i siti di cui al punto 16.1, lett. d), del D.M. 10 settembre 2010 , sulla previsione della potenza massima dell’impianto di 3MW per le aree e i siti diversi da quelli sopra indicati, aumentabile del 20 per cento qualora i progetti comprendano interventi a supporto dello sviluppo locale, commisurati agli obiettivi del P.I.E.A.R e sulla possibilità per la Giunta regionale, al riguardo, di provvedere a definire le tipologie, le condizioni, la congruità e le modalità di valutazione e attuazione degli interventi di sviluppo locale. La stessa invasione di competenze si ha nella determinazione dei requisiti tecnici minimi [velocità media annua del vento a 25 m dal suolo superiore ai 6 m/s; ore equivalenti di funzionamento dell’aerogeneratore non inferiori a 2.500 ore] e dei requisiti anemologici [periodo di rilevazione di almeno 3 anni di dati validi e consecutivi]. Il ricorso del Governo si è concentrato su alcuni punti:

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni impugnate violerebbero i principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», nonché il principio di massima diffusione delle energie da fonti rinnovabili prescritto dal diritto dell’Unione europea.

In particolare, le disposizioni di cui al primo articolo impugnato introdurrebbero, per gli impianti fotovoltaici di grande generazione, tetti massimi di potenza idonei a condizionare i procedimenti di autorizzazione, mentre la normativa statale di principio imporrebbe «il raggiungimento di obiettivi minimi di produzione». Nello specifico, la previsione generale e astratta, che impedisce l’installazione di impianti di potenza superiore a 10 MW nelle aree degradate, e quella che introduce un limite pari a 3 MW in tutti gli altri siti contrasterebbero con i principi fondamentali della materia, dettati dal paragrafo 17 e dall’Allegato 3 delle citate linee guida del 10 settembre 2010, attuative dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, le quali consentirebbero alle Regioni solo di individuare puntuali aree non idonee all’installazione di specifiche tipologie di impianti, senza con ciò determinare preclusioni assolute.

Quanto all’art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Basilicata n. 30 del 2021, che ha modificato i requisiti tecnici minimi del PIEAR per gli impianti eolici di grande generazione, anch’esso avrebbe condizionato il rilascio dell’autorizzazione unica, di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, così violando i principi fondamentali della materia ivi recati dal legislatore statale, nonché gli altri parametri interposti, che sarebbero espressione del principio di derivazione europea della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili

La consulta, persidene Amato, ha accolto in pieno il ricorso del Governo dichiarando l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettere a) e b), e 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Basilicata 26 luglio 2021, n. 30 (Modifiche alla L.R. 19 gennaio 2010, n. 1 “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale – D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 – L.R. n. 9/2007 e ss.mm.ii.” e alla L.R. n. 8/2012 “Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili”).

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Sull' Autore

Quotidiano Online Iscrizione al Tribunale di Potenza N. 7/2011 dir.resp.: Rocco Rosa Online dal 22 Gennaio 2016 Con alcuni miei amici, tutti rigorosamente distanti dall'agone politico, ho deciso di far rivivere il giornale on line " talenti lucani", una iniziativa che a me sta a molto a cuore perchè ha tre scopi : rafforzare il peso dell'opinione pubblica, dare una vetrina ai giovani lucani che non riescono a veicolare la propria creatività e , terzo,fare un laboratorio di giornalismo on line.

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