«Abbiamo mantenuto la promessa. Il Foia è legge – ha sottolineato il ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazion Marianna Madia – Con il decreto attuativo della riforma della pubblica amministrazione, approvato definitivamente, l’Italia adotta una legislazione sul modello del Freedom of Information Act. I cittadini hanno ora diritto di conoscere dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione, anche senza un interesse diretto».
«Nel corso del dibattito pubblico di questi ultimi mesi – ha dichiarato il ministro – mi ero impegnata affinché venissero recepite le condizioni espresse nei pareri delle commissioni parlamentari: chiedere un documento sarà gratuito; un’amministrazione che rifiuta il rilascio di un documento dovrà motivarlo in maniera chiara; il cittadino che si oppone al rifiuto di un’amministrazione di rilasciare un’informazione potrà rivolgersi al responsabile della trasparenza o al difensore civico e, in ogni caso, al Tar. Il FOIA può garantire la massima trasparenza della PA e la più ampia partecipazione dei cittadini, che possono esercitare un controllo democratico sulle politiche e le risorse pubbliche».
«L’impegno sulla trasparenza – ha concluso Marianna Madia – non finisce qui. A breve, con un metodo che sin qui ha funzionato, coinvolgeremo le realtà della società civile sull’open government e apriremo un percorso di confronto e lavoro comune».
Secondo Ernesto Belisario, promotore di Foia4Italy, “L’approvazione del decreto sul FOIA, oltre ad essere una buona notizia per la maggiore trasparenza della PA italiana, rappresenta il prezioso risultato della collaborazione tra istituzioni e società civile. Si tratta della dimostrazione dell’utilità e proficuità del ricorso a pratiche di ascolto e partecipazione. Un metodo che è auspicabile venga utilizzato anche in futuro per l’applicazione e il monitoraggio dell’efficacia del nuovo decreto”.
Il testo pubblicato dalla stampa recepisce infatti gran parte dei punti irrinunciabili proposti dai firmatari, risolvendo molte delle criticità presenti nella versione preliminare dello scorso 20 gennaio. In particolare si rileva:
- l’eliminazione del “silenzio-diniego”, che avrebbe sollevato le amministrazioni dall’obbligo di motivare il rifiuto all’accesso;
- l’eliminazione dell’obbligo per i richiedenti di identificare “chiaramente” i documenti oggetto dell’istanza di accesso;
- il riconoscimento della gratuità dell’accesso in formato elettronico e cartaceo, limitando il rimborso ai costi documentati per “riproduzione su supporti materiali”;
- l’introduzione di rimedi stragiudiziali, gratuiti e veloci, per i casi di mancata o negativa risposta;
- la previsione di linee guida operative che orienteranno le amministrazioni in un’omogenea e rigorosa applicazione delle nuove norme.
Restano tuttavia alcune criticità. Colpisce, in particolare, l’assenza di sanzioni chiare e rigorose per i casi di illegittimo diniego di accesso (che pure la legge delega aveva previsto) e preoccupano l’eliminazione di alcuni obblighi di pubblicazione previsti dalla legge 33/2013 e la formulazione delle eccezioni ancora troppo generiche.