Sull’orario di lavoro dei medici , la Basilicata è stata nuovamente stoppata dal Governo che ha impugnato anche la seconda versione legislativa. La regione, di fronte alle difficoltà di una applicazione immediata ( sia finanziaria, sia organizzativa) di applicare immediatamente il limite massimo di 48 ore settimanale invalicabile, aveva cercato di programmare un più lento rientro nei parametri de normativa europea, ma il Governo ha detto no. Si trattava nello specifico di prorogare semplicemente le misure al 31 dicembre. Sta di fatto che il Governo nel Cdm dello scorso 23 settembre ha deciso di impugnare la legge di modifica. n. 17 del 04/08/2016, “Modifiche a norme in materia di sanità”, in quanto alcune “norme transitorie riguardanti l’orario di lavoro del personale sanitario del Servizio sanitario regionale contrastano con la normativa europea di riferimento, e invadono la materia dell’ordinamento civile, in violazione dell’art. 117 della Cost.”. La norma in questione così recita:
Nelle more della definizione della nuova disciplina contrattuale nazionale in relazione alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 66/2003, fermi restando i principi della protezione e della sicurezza dei lavoratori e dei pazienti e comunque non oltre il 31 dicembre 2016: (2)
- per il calcolo della durata massima settimanale di 48 ore dell’orario di lavoro di cui all’art. 4 del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 il periodo di riferimento è di mesi dodici in linea con quanto previsto dal comma 4 del predetto articolo;
- 1’attività libero professionale prestata per l’Azienda Sanitaria di appartenenza o per altre aziende del SSR non concorre al computo dei limiti orari di cui agli articoli 4 e 7 del D. Lgs. n. 66/2003 anche in deroga al tetto regionale definito per tali attività;
- i riposi giornalieri inferiori ad undici ore sono possibili in presenza di eventi eccezionali e non prevedibili o assenze improvvise che non consentano di garantire la continuità dell’assistenza come accertati dai responsabili dei servizi sanitari interessati;
- i periodi di reperibilità cosiddetta passiva non sono considerati orario di lavoro e concorrono al raggiungimento delle soglie di riposo giornaliero e settimanale.