SOCIAL E MINORI: INTERVISTA CON GIUDITTA LAMORTE

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Leonardo Pisani

DI LEONARDO PISANI

C’è voluta la tragedia di una bambina a Palermo per riportare alle cronache nazionali un pericoloso fenomeno che corre sul web  ed è stato sempre denunciato dagli esperti del settore, da associazioni e da pedagoghi. Parliamo del problema challenge (sfide sui social che vedono coinvolti e travolti un numero sempre maggiore di ragazzini) – e di conseguenza del problema relativo all’uso dei social da parte dei minori.   Sull’argomento abbiamo sentito l’avvocata Giuditta Lamorte, esperta in diritto di famiglia e tra le pioniere dell’educazione civica digitale per i minori in Basilicata dagli albori dell’utilizzo di massa dei social.   «Con un recente provvedimento del 22 gennaio, il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, nei confronti di Tik Tok, il blocco dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica – spiega – Giuditta La Morte – L’Autorità ha deciso di intervenire a seguito della terribile vicenda della bambina di 10 anni di Palermo, si legge nel provvedimento del Garante, dopo aver contestato a TikTok una serie di violazioni, quali la scarsa attenzione alla tutela dei minori, nonchè la facilità con la quale è aggirabile il divieto di iscriversi per i minori sotto i 13 anni». 

Come nasce questa decisione e che implicazioni ha?

L’Autorità ha vietato a Tik Tok il trattamento dei dati degli utenti “per i quali non vi sia assoluta certezza dell’età, divieto che durerà fino al 15 febbraio, data entro la quale il Garante si è riservato ulteriori valutazioni. La ragione di una tale decisione risiede nel disposto normativo, in forza del quale l’utilizzo dei social è consentito ai minori che abbiano compiuto i quattordici anni; fra i tredici e i quattordici anni, è possibile usare i social solo con la supervisione dei genitori, mentre, per i minori che ancora non hanno compiuto i tredici anni è vietato l’utilizzo di qualsiasi social, sia esso Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat o WhatsApp.

Avvocato Lamorte lei considera questa decisione efficace oppure non adatta allo scopo?

«Nei fatti questo divieto è completamente inesistente, in quanto i minori degli anni quattordici dichiarano un’età diversa da quella reale. La disposizione normativa che disciplina l’età minima (quattordici anni) per l’accesso autonomo ai social network è da trovarsi nel recepimento nazionale del nuovo regolamento europeo sulla privacy (GDPR) che fissa l’età minima per l’iscrizione autonoma a sedici anni, ogni stato può però derogare a questo limite riducendo l’età minima e gran parte dei paesi europei ha fissato a quattordici anni l’età minima per iscriversi da soli a un social. Pertanto  il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere da solo il consenso al trattamento dei propri dati personali al momento dell’iscrizione al social; mentre per chi ha compiuto i tredici anni, il consenso al trattamento dei dati personali è lecito a condizione che venga concesso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Al di sotto dei tredici anni, l’iscrizione può avvenire solo falsando l’età dichiarata al social, situazione di fatto sempre più frequente. La disciplina appena citata ha una funzione protettiva dei minori, i quali sui social sono esposti a una serie di eventi che il più delle volte non vengono percepiti come pericoli dai ragazzi e pone a carico dei social un dovere di vigilare essendo onere dei social network verificare l’età di chi si iscrivi. Se da un canto sussiste i social devono vigilare circa la veridicità dell’età dichiarata al momento dell’iscrizione, dall’altro non si può non ricordare che il nostro ordinamento giuridico disciplina la responsabilità genitoriale, dettata, in linea generale, dagli artt. 147 cc e 30 Cost, responsabilità che si scontra e  confronta con il mondo della rete e con la tecnologia».

Ormai è cambiata anche la stratificazione demografica degli utilizzatori della rete, giusto?

«I nativi digitali sono tra i principali fruitori del web e ai genitori spetta il compito di renderli  responsabili, cioè di fornir loro gli strumenti per utilizzare il web con consapevolezza, in  quanto ci troviamo di fronte a una generazione assolutamente in grado di utilizzare lo  strumento, ma priva della coscienza e consapevolezza di ciò che l’azione provoca.Ai genitori spetta altresì il diritto/dovere di tutelare la riservatezza dei figli, vegliando sul  corretto utilizzo dei dati personali che li riguardano».

Quali sono le responsabilità giuridiche dei genitori? Le spieghiamo ai lettori?

«La responsabilità dei genitori trova il proprio fondamento, oltre che nei già citati artt. 147 cc e  30 Cost., nell’art. 2048 del Codice Civile che si concretizza nei doveri di educazione e di  formazione della personalità del minore, in termini tali da favorirne l’equilibrato sviluppo  psico-emotivo, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si  estrinseca la maturità personale, con la conseguenza relativa all’onere probatorio in capo al  genitore che deve fornire la prova in senso positivo, ossia aver fornito una buona  educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e  all’indole del figlio minore, come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria. Ai sensi dell’articolo 2048 cod. civ., il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del  danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori. Se il figlio compie un illecito, i genitori possono andare esenti da responsabilità solo se provano di  aver impartito al figlio un’educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita  di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità. La responsabilità genitoriale non viene mai meno e riuscire a dimostrare il contrario, cioè  che il comportamento del minorenne sia tale da prescindere dalla attenta e puntuale  “educazione” genitoriale, è una probatio diabolica, in particolare è opportuno ricordare che  ciò che non viene mai meno è proprio la responsabilità all’educazione, che sussiste anche nel caso in cui il  minore non sia con i genitori, proprio in ragione di quella funzione umanizzante della  famiglia (nessuno diventa uomo se non tra gli uomini, Fichte). In questo quadro normativo, è altresì opportuno ricordare che l’art. 330 del codice civile disciplina la decadenza dalla responsabilità genitoriale, decadenza che può essere pronunciata quando il genitore vìola o trascura i doveri relativi, alla responsabilità genitoriale e tra questi doveri, vi è proprio quello di rendere responsabili, il dovere dei genitori di educare i propri figli al saper essere, anche in rete».

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