La tentata truffa nella truffa ha avuto finalmente la risposta giusta. Il tribunale di Potenza ha stoppato la procedura fallimentare e le manovre da parte delle stesse persone di arrivare a riprendere il capannone e le attrezzature esistenti ed ha proceduto al sequestro dell’immobile e dei macchinari della ex Sinoro, l’azienda cinese che doveva lavorare l’oro e che alla fine è sembrata solo interessata a carpire segreti, macchinari e procedimenti produttivi.
La vicenda , denunciata sin dai tempi del post terremoto, e che ha visto la condanna di vari amministratori delegati si era incamminata verso una procedura di liquidazione fallimentare, ma proprio le perplessità sorte circa il programma predisposto dal curatore ha fatto suonare un campanello d’allarme sull’esistenza di un problema penale di rilevanza notevole per via dei riverberi che esse avrebbero sulla procedura fallimentare e sugli interessi e i diritti dei creditori. 
Chi sta per acquistarlo definitivamente, ad un prezzo assai vantaggioso (e in probabile pregiudizio per il fallimento), è, come detto, un soggetto probabilmente coincidente (viste le promiscuità rilevate) con il soggetto fallito. E’ di tutta evidenza, perciò, che grazie a tale acquisto, la SINOROP, di fatto, finirebbe, irrimediabilmente, per condizionare le stesse scelte (assolutamente condivisibili in astratto) della curatela fallimentare (cessione unitaria e vendita in blocco), atteso che potrebbe successivamente essere assai difficoltoso disfarsi, come sostenuto nella relazione, dei beni rimasti invenduti. A ciò si aggiunga, inoltre, che per la situazione data potrebbero sorgere finanche rivendicazioni, astrattamente legittime, da parte del proprietario dell’opificio in relazione alla occupazione dello stesso. È la stessa occupazione dell’opificio (dei beni mobili del fallimento), come detto, del resto, che “impone” che si proceda celermente ad una vendita unitaria. Si opina che queste oggettive condizioni possano rendere più agevole una appetibilità ed un interesse, per l’opificio e per i macchinari, soprattutto da parte del soggetto che possiede lo stabilimento ed essere un obiettivo deterrente per terzi acquirenti che dovrebbero farsi carico del “disfarsi” o comunque del trasferimento dei beni acquistati in blocco. Tale deterrente avrebbe, si continua ad opinare, dei riverberi sul prezzo ultimo di aggiudicazione dei beni, con nocumento per i creditori. Considerazioni talmente corrette sul piano logico, queste ultime, da descrivere esattamente il rischio al quale si è esposti. Infatti, qualora quanto descritto in questa sede in forma ipotetica corrispondesse al vero, si renderebbe certamente pagante il disegno criminoso, finendo non solo per favorire il dilagare delle illiceità paventate sul piano fallimentare e per consentire, sempre inconsapevolmente, l’incedere lento di una truffa ai danni dello Stato e dei creditori. Se le cose affermate dal Curatore, lo si ripete ancora una volta, infatti, dovessero risultare confermate, l’attuale acquirente dell’opificio e il (paventato o ipotizzato) acquirente del complesso dei beni mobili finirebbe per essere un unico soggetto economico, non distinto dal soggetto fallito. Per tali ragioni, non è possibile, allo stato, offrire un proprio assenso e dare approvazione al programma di liquidazione, se non previo scioglimento dei nodi interpretativi e delle criticità che in questa sede si sono avanzate. Allo stesso tempo, per le medesime ragioni e al solo scopo di evitare di favorire, involontariamente, la creazioni di situazioni che andrebbero fermamente contrastate, si chiede alle Autorità (ad eccezione del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari al quale si chiede di soprassedere, per il momento, dall’emettere provvedimenti definitivi) cui è destinata la presente di valutare se sussistano le condizioni per estendere la declaratoria fallimentare alla SINOROP s.r.l. Al contempo, qualificando la presente nota anche, per quanto di ragione, come un esposto, si chiede di valutare se non sussistano le condizioni per procedere ad un sequestro, nell’ambito dell’instaurando procedimento penale, dell’opificio e delle somme eventualmente versate per l ’acquisto del medesimo da parte della SINOROP, anche in considerazione del fatto che in nessun caso, questa, qualora dovesse realmente risultare come un unico soggetto economico in relazione alla società fallita, potrebbe vantare alcuna pretesa sulle somme in questione che andrebbero recuperate al fallimento o confiscate.”
* Attualmente dopo diversi decenni di fallimenti, bancarotte, condanne penali per alcuni soci e dirigenti delle quattro società che si sono susseguite nel tempo lo stabilimento, e forse anche le attrezzature vecchie e nuove imballate sono amministrate, in regime di sequestro o confisca da un amministratore giudiziario e non ancora riutilizzato per attività produttive .
