COMUNI IN DIFFICOLTA’, LO STATO ALLENTA LA CORDA AL COLLO

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Molte novità dal decreto Enti locali che è appena uscito dalla commissione bilancio alla camera. Tra queste le norme che riguardano gli enti locali in stato di dissesto finanziario, ivi compresi, per alcune norme, quelli che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.Per facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante la disponibilità di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi, l’articolo 14 prevede la concessione di anticipazioni di liquidità da destinare all’incremento di massa attiva della gestione liquidatoria e restituire in base ad un piano di ammortamento. Più precisamente, si prevede un contributo triennale (dal 2016 al 2018) per un massimo di 150 milioni annui per i comuni – nonché, come aggiunto in Commissione, anche per le province e le città metropolitane – per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2016, e un contributo biennale (dal 2019 al 2020) di pari importo massimo annuo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2019. In Commissione è stato poi prolungato di un anno, il periodo per il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio da parte dei comuni dissestati e fissato un limite dell’anticipazione per province e città metropolitane. Con una ulteriore disposizione, anch’essa introdotta durante l’esame in Commissione, si dispone che per le province e città metropolitane l’importo massimo dell’anticipazione prevista dal comma 1 è fissato in 20 euro per abitante.In merito alla possibilità per gli enti locali di rimodulare o riformulare il Piano di riequilibrio finanziario, l’articolo 15, comma 1proroga al 30 settembre 2016 il termine entro il quale gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione possono – ferma restando la durata massima decennale del piano – provvedere a rimodularlo o riformularlo. Con il comma 2, si concede agli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario o ne hanno conseguito l’approvazione la facoltà di riformularlo o rimodularlo – con delibera da adottarsi entro la data del 30 settembre 2016 – per tenere conto dell’eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio. La durata originaria del piano deve comunque restare invariata. Nella materia degli enti in difficoltà finanziaria interviene poi l’articolo 15-bis, introdotto in Commissione, che relativamente alle procedure per la liquidazione e il pagamento della massa passiva e per la liquidazione dei debiti degli enti locali dissestati, consente agli enti in dissesto, per i quali la massa attiva non è sufficiente al pagamento dell’intera massa passiva, di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (prevista dall’articolo 243-bis del TUEL) per il pagamento del residuo debito. Inoltre, ai fini della semplificazione delle modalità di liquidazione dei debiti, l’Erario viene ricompreso tra i creditori dell’ente dissestato per i quali l’organo straordinario di liquidazione può proporre un accordo transattivo per il pagamento di una quota parte del credito vantato.

Il relativo disegno di legge di conversione (A.C.3926), sul quale i lavori presso la Commissione Bilancio della Camera si sono conclusi nella giornata di mercoledì 20 luglio, è ora all’esame dell’Assemblea della Camera. 

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Quotidiano Online Iscrizione al Tribunale di Potenza N. 7/2011 dir.resp.: Rocco Rosa Online dal 22 Gennaio 2016 Con alcuni miei amici, tutti rigorosamente distanti dall'agone politico, ho deciso di far rivivere il giornale on line " talenti lucani", una iniziativa che a me sta a molto a cuore perchè ha tre scopi : rafforzare il peso dell'opinione pubblica, dare una vetrina ai giovani lucani che non riescono a veicolare la propria creatività e , terzo,fare un laboratorio di giornalismo on line.

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