Passerà alla storia della burocrazia italiana questa vicenda del Radar a Monte Li Foi. Perchè sono passati decenni da quando doveva essere installato per motivi di sicurezza e controllo meteo e non lo si è mai fatto ma adesso bisogna giustificarne l’utilizzo. Adesso che non serve più perchè i saelliti coprono lo spazio aereo in maniera più efficace e funzionale. Anzichè prendere atto che gli anni passano e la tecnologia migliora,lo spirito burocratico italiano, mai domo dei propri errori, cerca di metteri le mutande di latta per evitare sorprese dalla Corte dei Conti e ne autorizzza l’ionstallazione a Monte Lifoy. Esplode il caso, sia con il Comune di Picerno, sia con l’Osservatorio Ambiente e Legalità della Basilicata. Quest’ultimo nella persona di Pio Abiusi ha deciso di andare fino in fondo e proprio in questi giorni ha scritto a tutti gli enti itneressati, a cominciare dal MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
ecco la nota
Oggetto: Installazione di una stazione radar meteorologica a Monte li Foj -IT9210215- nel
Comune di Picerno-PZ-. Valutazione di Incidenza Ambientale- Adempimenti ed
Attuazione delle Linee Guida Nazionali-.
Signori,
la situazione che andiamo a descrivere trova origine da molto lontano.
Con ex art. 3 bis L. n. 225/1992 si decise di installare la rete di allerta nazionale.
La legge è stata successivamente integrata e sostituita dal “Codice di Protezione Civile” di cui al decreto
legislativo n°1 del 2 gennaio 2018 e successivi aggiornamenti.
I riferimenti per quello che riguarda l’installazione della stazione radar meteorologica a Monte li Foj
-IT9210215- nel Comune di Picerno sono richiamati nel Decreto n.3985 del Dipartimento della Protezione
civile,
Il contratto per realizzare la rete di allerta venne stipulato il 30 Giugno 2004.
Con decreto n°5921 del 16/11/2011 della Protezione Civile venne disposta la riallocazione del radar già
previsto a Monte Ruffano (Le) a Monte Li Foj nel Comune di Picerno /Pz).
Tutto quello che concerne la istallazione dello ormai vecchio cimelio è descritto nel summenzionato decreto
Crediamo che il “sistema di allerta nazionale per i rischi idrogeologici ed idraulici” con le sue reti radar,
previsto nel 1992 sia da ritenersi superato e sostituito dalle reti satellitari che sono una realtà consolidata, ad esse si accede con una semplice App.
Copernicus è il programma di osservazione della Terra dell’Unione Europea, dedicato a monitorare il nostro
pianeta e il suo ambiente a beneficio di tutti i cittadini europei. Offre servizi di informazione basati
sull’osservazione satellitare della Terra e dati in situ.
La rete Galileo fa parte del progetto europeo per dotare i Paesi membri della Comunità Europea di un servizio indipendente dal GPS americano.
L’uso di reti di terra di stazioni GPS+GALILEO (GNSS) stese su scala regionale sono in grado di produrre
previsioni meteorologiche sia a brevissimo termine (nowcasting) che entro le 72 ore canoniche.
Esse sono usate ormai su base operativa per la meteorologia a livello europeo nell’ambito del consorzio
europeo EUMETNET.
Sono da aggiungere i satelliti SENTINEL dedicati alle Osservazioni della Terra del programma COPERNICUS
dell’Unione Europea ed i 25 satelliti della costellazione IRIDE, finanziata nell’ambito del PNRR di prossima
messa in orbita saranno in grado di fornire servizi nel campo delle osservazioni della Terra e, in particolare,
anche per Nowcasting meteorologico.
Sono infrastrutture sia di terra che satellitari utili non solo per la Meteorologia e per il Nowcasting, ma anche per l’accertamento del rischio sismico, per il monitoraggio delle frane, per il monitoraggio dell’erosione delle coste.
I tempi per recedere dal realizzare il radar meteo a Monte Li Foj, ormai obsoleto e di scarsa utilità, sono
maturi, Già il 16/9/2016 con ordinanza N. 06083/2016 la sezione IV del Consiglio di Stato intese respingere il ricorso della Presidenza del Consiglio per la riforma dell’ordinanza del T.A.R. della Basilicata, Sezione Prima, nr. 52/2016, depositata in data 12 maggio 2016 e rinviò l’esame del ricorso ai tempi della sentenza facendo rilevare che la rete nazionale nella quale si sarebbe dovuto integrare il radar di Monte Li Foj era incontestabilmente in grado di funzionare anche in assenza dello stesso.
Nel frattempo da allora sono trascorsi altri 9 anni.
Crediamo che l’urgenza di istallare il radar sia dettata essenzialmente da una questione contabile che è
quella di giustificare agli organi di controllo la spesa già sostenuta in maniera improvvida e datata nel
tempo. Considerando quanto detto finora una premessa veniamo ad illustrare l’oggetto della presente nota. L’ordinanza di cui ad allegato1 trova fondamento nella sentenza del Consiglio di Stato n°6865-2017 del 31/5/2018, All.2, che riformò la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata n.
158/2017. L’allegata sentenza rappresenta una pagina “grigia” della magistratura italiana e si sarebbe potuta impugnare presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea -CGUE- perchè il diritto europeo risultava essere leso ma per un piccolo comune della Basilicata l’aver resistito in ordinanze e sentenze del TAR e del Consiglio di Stato già risultava essere stata una impresa molto lodevole.
E’ da notare che al ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Protezione Civile e dal Ministero della Difesa di cui alla sentenza allegata la Regione Basilicata non si costituì in giudizio eppure fino a quel livello giudiziario lo aveva sempre fatto opponendosi alle tesi sostenute dal Comune di Picerno.
Quella della Regione Basilicata fu una precisa scelta rilevando la consistenza delle tesi addotte dall’ente
territoriale. In quel momento in Regione vi era una compagine politica e dirigenziale adeguata circa la conoscenza della normativa che vige in materia ambientale e che ha riflessi comunitari.
L’oggetto del contendere era la Valutazione di Incidenza Ambientale che in concreto non era stata curata.
Evitiamo di dettagliare dando per acquisito la conoscenza della normativa europea e nazionale di recepimento da parte dei destinatari della presente con esclusione della Amm.ne del Comune di Picerno con la quale non disdegniamo di relazionarci,
Produciamo le comunicazione della Regione Basilicata e della Provincia di Potenza , All.3 e 4 fatte passare
per V.Inc.A. dal Collegio giudicante.
Esse parlano da sole a persone che conoscono la materia e che trova origine nella direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche circa l’articolo 6 paragrafo 3 e 4 e recepita dall’ordinamento italiano.
La Sezione Quarta del Consiglio di Stato il 31 Maggio 2018 nella sentenza che emise dichiarò l’ “
incontroverso carattere strategico dell’ubicazione del sito, oggetto della controversia in esame,per la rete di
allerta nazionale ex art. 3 bis L. n. 225/1992, in quanto esso, insieme al radar sul Monte Pettinascura (CS),
garantisce la copertura dell’intero territorio della Basilicata e dei versanti ionico ed adriatico; tale sito era già
stato individuato nel 2005 e confermato nel 2013).” ed “Accertata quindi la indispensabilità dell’opera e la
infungibilità del sito prescelto……..”, fu così che dopo ben oltre 6 (sei) anni dalla emissione della sentenza ed
oltre 9 (nove) dalle comunicazioni della Regione Basilicata e della Provincia di Potenza fatte passare per Vinca,
il Dipartimento della Protezione civile ha giustificato anche l’urgenza nel suo Decreto n.3985,del 14 Novembre del 2024
La Regione Basilicata con DGR 473 del 12/6/2021 ha recepito le “Linee guida nazionali per la Valutazione di
incidenza – direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4”, esse sono state oggetto dell’intesa sancita il
28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome,predisposte nell’ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), e finalizzate a rendere omogenea, a livello nazionale, la corretta attuazione dell’art. 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.
Le linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza – direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4”
riconoscono validità temporale della valutazione appropriata per 5 anni, termine oltre il quale l’autorizzazione è da considerarsi nulla; anche il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve.
Riteniamo che nel nostro caso vada fatta una valutazione appropriata ed accurata, vada inoltre redatto da parte del Dipartimento della Protezione Civile un adeguato Studio di Incidenza Ambientale.
Con tutta la buona volontà la Valutazione di Incidenza Ambientale curata nel marzo del 2015 è una semplice esposizione del progetto. La potenziale incidenza del piano/ programma/ progetto/ intervento/ attività (P/P/P/I/A) rispetto agli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 oggetto di valutazione non è riportata così come previsto nelle Linee Guida Nazionali, occorre che sia integrata facendo particolare riferimento alla avifauna che può essere negativamente influenzata dalle onde di radiofrequenza trasmesse e debbono essere valutati gli aggiornamenti intervenuti sul territorio.
Nella, cosiddetta, Valutazione di Incidenza Ambientale risalente a10 anni fa per quello che concerne il campo elettromagnetico generato dal radar in funzione ci si è soffermato solo sulla rumorosità dichiarando che non produce alcuna rumorosità di sottofondo e che in seguito si sarebbero analizzati gli altri aspetti associati al campo elettromagnetico.
L’affermazione è semplicemente suggestiva!
Crediamo di aver esposto il caso con dovizia di particolari senza divagare; siamo sicuri di aver riscontro in
tempi ragionevoli ed augurando buon lavoro porgiamo distinti saluti. Pio Abiusi