
Margherita E. Torrio
Meccanismo usuale e funzionale nella storia urbana: “Si comincia con il trascurare la manutenzione ordinaria e starordinaria dell’immobile che così subisce gli effetti deleteri del tempo e degli eventi meteorici…fino alla fatiscenza…l’immobile è abbandonato o dato in locazione alle classi marginali sino al casuale(?) evento eccezionale…quindi necessità di eliminazione delle case malsane …ruspa selvaggia…”.
Una riflessione che apre il libro di Antonio Motta, Memorandum per il centro storico di Potenza del 1981. In
questo senso ugualmente la riflessione di Sacco in Il cemento del potere, dello stesso anno. Il capoluogo, vittima di una urbanizzazione forsennata e di una calcolata riduzione in fatiscenza dell’intero tessuto anche
più caratterizzante della città. Guardandoci intorno accade ancora. Quanti edifici in cui erano, memoria di vitalità, uffici, enti distribuiti anche nelle periferie, sono ridotti allo stremo, con i tetti sfondati, finestre sconquassate. Non sarebbe stato più opportuno ricuperare una loro funzionalità già da tempo piuttosto che lasciarli deperire e perderli? Emblematico, invece, di un modo di procedere non solo nel capoluogo, non solo nella edilizia e nella dimensione urbana. La sensazione è che tutto si muova e muoia seguendo un percorso analogo, vittima della stessa logica e procedere. Penso ai servizi o disservizi ferroviari, ridotti allo stremo, al di sotto di una dignitosa risposta alle necessità del lucani, con ritardi, scarsa garanzia di igiene, che spingono gli utenti alla fuga e ad utilizzare i mezzi propri per gli spostamenti nella stessa regione e fuori. Non è più sufficiente l’analisi che se ne faceva anni addietro, che il fenomeno rispondesse alle richieste delle grandi case automobilistiche interessate allo sviluppo del trasporto su gomma; intervengono
nuovi fattori che sembrano molto simili a quanto accade nella sanità. Il disservizio, la fatiscenza spinge l’utente all’abbandono di quel servizio ma, avendo bisogno di spostarsi o di cure, cerca quali alternative gli
siano offerte e si affida alle soluzioni del privato. A quali altri esempi potremmo affidarci? Quello dell’acqua? Reso scoperto, a causa della mancanza di pioggia, lo stato di incuria di un invaso importante, come quello del Camastra, per l’approvvigionamento idrico di una vasta zona del territorio lucano , dove il livello dei sedimenti accumulati hanno ridotto di molto le possibilità di riempire il bacino di acqua, viene da chiedersi quanto possa essere utile il ricorso ad interventi, eventuali, di privati per ristrutturare l’utilizzo del bacino nella sua interezza o se questo non possa risultare l’effetto di una operazione strutturata per rendere fatiscente il servizio offerto dal pubblico. Il dubbio investe lo stato generale della regione. Sembra che si proceda senza affrontare , come questione importante, il crescente spopolamento del territorio, dell’allontanamento soprattutto dei giovani, né che questo fenomeno è causato dalla riduzione di servizi fondamentali per garantire la vitalità di centri urbani e delle loro aggregazioni sociali, della loro storia e della loro cultura. Piuttosto sembra che, come per gli edifici ridotti in fatiscenza si proceda ugualmente a ridurre allo stremo l’intero territorio. Disinteresse? Forsennato orientamento politico, favorito anche dalla riduzione dei parlamentari, alcuni ormai molto distanti dagli interessi dei lucani? Picconate? Per quali fini? Con quali intenzioni? Un tentativo di avviarne l’assorbimento in altre regioni più forti, per un macroregionalismo falsamente competitivo, piuttosto distruttore di comunità consapevoli e vive? Dubbi e preoccupazione si aggiungono al rischio, denunciato più volte, che un ulteriore colpo alla possibilità di resistenza di questo territorio della Basilicata fosse dato con l’autonomia differenziata, essa stessa rispondente a quelle logiche distruttive di cui stiamo parlando. Lasciata all’incuria, sottoposta a rabberciati miserevoli interventi riformatori , distruttivi anziché no, la Costituzione, pure, ha dovuto misurarsi anche con le picconate dell’autonomia differenziata. Al momento sembra che venga rallentato quel percorso dalla
sentenza data dalla Corte Costituzionale ai quesiti posti da quattro regioni. Vale la pena di soffermarci su quanto è accaduto. La Corte, in attesa del deposito della sentenza ha diffuso un comunicato stampa, piuttosto ampio, che sintetizza la decisione assunta. Dopo l’intervento il ddl Calderoli risulta una legge deprivata di strumenti fondativi. È stata rigettata la questione di costituzionalita’ dell’autonomia differenziata, ritenendosi che le autonomie, così dette differenziate, sono previste dall’art.116, terzo comma della Costituzione introdotto con il titolo V nel 2000, che disciplina l’attribuzione alle Regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia. Per quanto siano, pertanto, da intendersi come costituzionali, la Corte ha respinto come incostituzionali ben sette profili della legge, rifacendosi ancora proprio a quello stesso 116 comma 3. Via libera al regime di differenziazioni ? Tutt’altro. La Corte ha, infatti, evidenziato nella sua decisione che l’art,116, terzo comma della Costituzione riformata nel 2000, non nega il principio costituzionale di unita’ e indivisibilita’ della Repubblica , anzi conferma, tutela e garantisce pari tutela in ogni parte del territorio dei diritti fondamentali, civili e sociali. Ritiene, inoltre, che, quando nella Costituzione si parla di “particolare autonomia” per le regioni ordinarie, si intende che, nel caso essa sia conferibile, dovrà garantire le relazioni previste secondo il dettato di questa nostra Costituzione, il sistema intero delle libertà, dell’eguaglianza sostanziale, della realizzazione della persona umana, il ruolo attivo e partecipativo, i diritti che vedono (di riflesso) i doveri dello Stato e degli altri pubblici poteri, il rispetto del disegno dell’unità della Repubblica e di un unico equilibrio di bilancio. L’autonomia non deve essere letta come una divisione (“riparto”) di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma una modalità “ in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni. In questo quadro, l’autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini”, non a spaccare l’Italia ed il sistema nato nel dopoguerra, disegnato dalla lotta al regime fascista e allo stato di guerra, dalla Costituzione. A conferma, la Corte ha ravvisato l’incostituzionalità di profili fondamentali della legge. Il primo è contro la previsione di devoluzione che, sulla base di una intesa tra lo Stato e la Regione, con successiva legge di differenziazione, trasferisca materie o ambiti di materie; la Corte prevede invece, eventualmente, specifiche funzioni legislative e amministrative, giustificate, in relazione alla singola regione, sempre in base al principio di sussidiarietà. Il secondo profilo dichiarato incostituzionale è relativo al conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP), consegnata nelle mani del Governo, a limitazione sostanziale del ruolo costituzionale del Parlamento. Viene, quindi, contraddetto il progetto politico di marginalizzazione del Parlamento, per favorire l’esecutivo, sulla definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni. Quindi incostituzionali, la previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dPCm) a determinare l’aggiornamento dei LEP e il ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) per la determinazione dei LEP con dPCm. Con questo è implicito il riferimento alla legge di bilancio 2023 che aveva stabilito una procedura incostituzionale; procedura ora attenzionata dalla Consulta. Incostituzionali, poi, ed è un aspetto importante, l’intervento sugli aspetti ‘economici’ del decreto, la possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, per finanziare le funzioni trasferite, soprattutto quando abbiano ricadute, con l indebolimento dei vincoli di soli arietà, sulla unità della Repubblica. Incostituzionale l’estensione della legge n. 86 del 2024, e dunque dell’art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni a statuto speciale (che possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali). La Corte prevede la necessaria riscrittura della legge oltre al blocco di qualsiasi inziativa, anche tesa ad anticipare ante LEP la devoluzione di materie, come quelle senza LEP. La Corte ha interpretato in modo “costituzionalmente orientato” l’iniziativa legislativa di differenziazione come riservata unicamente al Governo anzi implicando il potere di emendamento delle Camere e garantendo, quindi, che possa essere eventualmente rinegoziata; per eventuali materie indicate come “no- LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni concernenti i diritti civili e sociali; l’individuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse per funzioni trasferite dovrà avvenire non sulla base della spesa storica, bensì prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienza, il quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli obblighi eurounitari. I tentativi di disconoscere il senso del giudizio della Corte sono già in atto. Così come l’ide di rabberciare delle correzioni. Sarà importante, è già da ora importante, che anche la Basilicata sappia organizzarsi per difendere ciò che la Corte Costituzionale ha indicato come via da seguire. Il primo passaggio necessario è organizzare un ampio sistema di partecipazione per affrontare il referendum. Se dobbiamo aspettare di conoscere più approfonditamente le motivazioni della Corte, é possibile cominciare a mobilitarsi per il referendum interamente abrogativo. Il quesito referendario abrogativo (forte di 1.291.000 firme) pone alle elettrici e agli elettori una semplice domanda: volete voi abrogare questa legge? Ciascuno risponderà come riterrà più opportuno. Il referendum è uno strumento di democrazia diretta che la Costituzione affida ad elettrici ed elettori cosa che governo e maggioranza vorrebbero ora impedire in qualche modo. Quanto più fingano di ignorare le censure della Corte, più confermano che la sentenza della Corte non cancella l’oggetto del referendum abrogativo. Il CDC, che è da sempre fortemente impegnato contro l’autonomia differenziata, sull’autonomia_ribadisce che “;Solo se il Parlamento cancellasse la legge, il referendum verrebbe meno”. E ricorda che la dichiarazione di incostituzionalità tocca per molteplici versi i Livelli essenziali di prestazione; se ne valuterà la precisa portata con il deposito della sentenza. Ma già dal comunicato della Corte si trae la necessità che il ministro Calderoli non tenti di creare fatti compiuti e blocchi immediatamente la trattativa avviata con alcune regioni in vista di intese. Va inoltre sciolta la commissione istruttoria (CLEP), la cui presidenza il Prof. Cassese dovrebbe lasciare. “È infatti fin d’ora chiaro che il CLEP e il suo operato sono incompatibili con il regionalismo solidale e cooperativo e con l’incisivo ruolo del Parlamento che la pronuncia della Corte costituzionale prefigura per il futuro”. Come dire: “sostituire le ruspe con la buona ristrutturazione”