IL 41 BIS, IL CASO COSPITO E LA GIUSTIZIA MALATA

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di Gianfranco Blasi

Le polemiche che si stanno susseguendo su Alfredo Cospito meritano una breve riflessione sul 41 bis, il regime detentivo speciale. Misura introdotta nel nostro ordinamento per neutralizzare la pericolosità di detenuti che, in virtù dei legami con le associazioni criminali di appartenenza, sono (sarebbero) in grado di continuare a delinquere dal carcere.

Dopo aver esaminato la disciplina della misura, indagandone i principali problemi interpretativi e valutandone la compatibilità con i principi costituzionali e con la giurisprudenza europea, ci  interrogheremo sulle modifiche che, de iure condendo, risultano necessarie per assicurare che tale strumento, ad oggi ritenuto da molti magistrati e parti politiche utile nel contrasto alla criminalità mafiosa, sia destinatorio di un ragionevole bilanciamento tra le esigenze di prevenzione e la tutela dei diritti fondamentali della persona. Ma torniamo a Cospito, spiegando brevemente chi è e quali sono i reati che ha commesso e per i quali è in carcere. Nel 2012, il 7 maggio, Cospito aggredisce Roberto Adinolfi, l’amministratore delegato di Ansaldo nucleare dal 2007, sparandogli un colpo di pistola al polpaccio. Per quell’agguato, l’anarchico è condannato a dieci anni e otto mesi di carcere nel 2013. Mentre è già in prigione, viene accusato di aver piazzato, nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2006, due bombe artigianali a basso potenziale in un cassonetto vicino alla scuola per carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo.  In carcere Cospito viene poi accusato di mantenere relazioni con il mondo criminale di appartenenza e per questo condannato anche al 41 bis.

Come anticipato il regime detentivo di cui al cosiddetto 41 bis è una forma di detenzione particolarmente rigorosa, cui sono destinati gli autori di reati in materia di criminalità organizzata nei confronti dei quali sia stata accertata la permanenza dei collegamenti con le associazioni di appartenenza.

Tale misura è stata introdotta nell’ordinamento all’indomani delle stragi di Capaci e di via D’Amelio (con il d.l. 8.6.1992, n. 306, conv. in l. 7.8.1992, n. 356), per rispondere ad un problema che anche quei drammatici eventi avevano messo in evidenza, ossia l’incapacità della pena detentiva, nella sua ordinaria modalità di esecuzione, di neutralizzare la pericolosità di detenuti che, in virtù dei legami con le associazioni criminali di appartenenza, continuavano dal carcere ad esercitare il loro ruolo di comando, impartendo ordini e direttive agli associati in libertà. Il regime detentivo speciale, riducendo drasticamente le occasioni di contatto tra i detenuti e l’esterno e tra gli stessi detenuti, ha dunque come scopo quello di interrompere, o meglio ridurre, i collegamenti con le associazioni, così rendendo effettiva la funzione di neutralizzazione propria della pena detentiva.

Se dunque lo scopo del regime detentivo speciale è del tutto legittimo, essendo la stessa Costituzione e, in modo ancora più esplicito, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ad affermare la sussistenza a carico dello Stato dell’obbligo di adottare misure adeguate per la protezione della collettività dalle condotte dei soggetti di cui sia stata accertata la pericolosità , è però vero che l’estrema afflittività della misura, che discende tanto dalla severità delle restrizioni, quanto dalla durata della loro applicazione, spalanca enormi interrogativi sui limiti entro i quali possano essere compressi i diritti fondamentali della persona.

La tutela di ogni persona costituisce, infatti, un obbligo inderogabile di uno Stato di diritto, anche quando si abbia a che fare con i più efferati criminali. Il 41 bis  si trova se non in contrasto, almeno il dialettica giuridica, cioè in possibile contrapposizione alla logica giuridica in riferimento al dettato della Carta Costituzionale. La quale, all’articolo 27, sancisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e all’articolo 13 punisce ogni forma di violenza fisica e psicologica nei confronti delle persone, la cui libertà sia limitata.

Il mio punto di vista politico e culturale oltre che  da ex legislatore è che  lo Stato non dovrebbe avere nemici, o meglio la vendetta dovrebbe stare al di fuori dell’amministrazione della giustizia. Un discorso alto, dal punto di vista delle istituzioni, dovrebbe escludere la violenza come strumento per combattere la violenza. In Italia la tendenza al populismo penale, in uno con la furia giustizialista, ha alimentato campagne elettorali, ha creato consenso, favorendo un’incapacità di avere una visione di lungo termine, e anche educativa, di quello che dovrebbe essere la Giustizia. I sentimenti negativi non devono entrare nelle decisioni sanzionatorie dello Stato. Sono state inserite nuove fattispecie di reato, il codice penale è stato rimpinguato anziché ridotto e la certezza della pena viene fatta corrispondere a un inasprimento delle sanzioni. Non è la stessa cosa. Tutto questo, a mio parere non è giustificabile. Non è neppure lontanamente pedagogico. Ho come l’impressione che si voglia mantenere questa confusione, piuttosto che fare progressi.

C’è poi anche il tema dell’ergastolo ostativo. Ricordiamo che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sanzionato l’Italia per l’ergastolo ostativo. Da anni vediamo il rimpallo tra Corte costituzionale, Cassazione e legislatore sulla sua abolizione. L’ergastolo è ostativo quando il condannato non può accedere ai benefici penitenziari, a meno che non collabori con la giustizia.

A mio giudizio il concetto di collaborazione e pentimento va rivisto: alcuni non collaborano per non mettere a rischio la famiglia che sta fuori, altri, invece, semplicemente perché non sono a conoscenza di informazioni utili. Altri lo fanno per non sottostare al regime di carcere duro proprio del 41 bis. Questa situazione crea sempre disagio nel rapporto che deve esserci fra verità dei fatti e informazioni provenienti dai pentiti. Tant’è che il bisogno di riscontri si rende oltremodo indispensabile. Su tutti si pensi al caso Tortora e alla ingiustizia perpetrata nei confronti prima dell’uomo e poi del famosissimo personaggio televisivo.

 

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Sull' Autore

Scrittore, Poeta, Giornalista

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