La vicenda dei lavori nel parco dell’Appennino lucano si sta aggrovigliando nei tanti punti interrogativi presenti nella lettera che il Ministero dell’Ambiente ha inviato alla Regione, al Corpo Forestale ed all’Ente Parco. Tutta le lettera mostra la sorpresa del Ministero per la procedura un pò disinvolta seguita sia dall’Ente Pro che dall’ufficio di compatibilità della Regione e sopratutto per il fatto di aver trattato questi lavori come una prosecuzione di quelli a suo tempo autorizzati. Ricordiamo che al centro della storia c’è un sentiero che è stato trasformato in strada e addirittura in una piazzola panoramica, cosa che ha prodotto uno sconvolgimento all’habitat particolare di S.Oronzio, dove nidificano e vivono esemplari unici di Grifoni. Da qui lle polemiche di associazioni ambientaliste e l’esposto di Pio Abiusi ,che, per chi lo consoce, è uno che prima di parlare scrive. Dunque il succo della risposta , sotto forma di quesiti posti alla Regione ed al parco è questa:
“A seguito di quanto sopra esposto, occorre approfondire gli aspetti che seguono.
Riguardo alla citata affermazione dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata sulla esclusione .della proposta dalla VIncA, occorre chiarire se detto Ufficio abbia esaminato lo Studio di Incidenza sottoposto a Screening di Incidenza (Fase I) che consentiva di disporre di non procedere a Valutazione di Incidenza Appropriata (fase II), oppure se abbia verificato un mero documento progettuale. (mero documento progettuale!! ndr) .
Se in fase autorizzatoria siano state impartite specifiche prescrizioni preliminari mirate alla tutela di habitat e specie, o se invece siano completamente assenti, vista la necessità sopraggiunta di sospendere i lavori. (ironia stupenda!! ,ndr )
Se sia stata svolta efficacemente l’attività di sorveglianza, sia a livello scientifico che a livello tecnico di cantiere, compresi il traffico degli automezzi necessari e gli interventi in calcestruzzo armato, anche riguardo alla ottemperanza della corretta esecuzione dei lavori rispetto al progetto.
Inoltre, sulla base di quanto appreso, è opportuno segnalare che la Direttiva 92/43/CEE non ammette deroghe al proprio art. 6, in materia di Valutazione di Incidenza.
Ciò significa che non si procede con verifiche di assoggettabilità alla VIncA come invece previsto per le altre direttive VIA e VAS, ma è obbligatorio svolgere la Fase I della procedura, indicata come Screening di Inàdenza, i seguito della quale è possibile escludere o mc;no la necessità di “svolgere la Fase U di Valutazione di Incidenza Appropriata.
Tali precisazioni sono necessarie per una corretta formulazione procedurale, in osservanza a quanto stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE, rispetto alla quale la Commissione europea ha avviato un contenzioso, identificato come EU Pilot 6730/14, relativo alla costante violazione dell’art. 6, commi 2, 3 e 4, in molti casi in Italia.
Pertanto, in considerazione delle informazioni ad ora pervenute, si ritiene utile ricevere un riscontro che possa chiarire gli aspetti segnalati, oltre ad ogni altra informativa che codeste autorità riterranno opportuno trasmettere.” Giuseppe Digilio