La camera dei Deputati ha approvato il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa.E’ il frutto di numerose audizioni di rappresentanti del mondo imprenditoriale e di quelli delle autonomie. Molte le novità, i suggerimenti e le specificazioni, che vanno dal ruolo delle Camere di Commercio, all’unificazione dei codici digitali per la PA, al potenziamento delle Suab e alle autorizzazioni verso le energie sostenibili. Trattiamo quest’ultimo aspetto che riguarda la esigenza di preservare i suoli all’agricoltura e dal quale risulta che le aziende agricole nel dotarsi di fotovoltaico o di energie alternative possono superare il limite dell’autoconsumo. Orientamento diverso invece sembra sia presente nei bandi regionali della Basilicata .
Allo scopo di razionalizzare le procedure autorizzative, oltre che per consentire il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNRR e nel PNIEC, diverse misure sono state previste dal decreto semplificazioni-bis (D.L. n. 77 del 2021) e dai successivi provvedimenti normativi. In tale quadro, è stato previsto che, al fine di assicurare piena tutela del paesaggio razionalizzando e velocizzando le procedure, nel caso in cui gli impianti siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, oppure in aree contermini a quelle sottoposte a tutela, il Ministero della cultura partecipa al procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica, insieme a tutte le altre Amministrazioni interessate . Con riferimento alle aree contermini, è stato disposto che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell’ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti . Tale iter semplificato concernere lativamente alle predette aree contermini, le sole valutazioni paesaggistiche (e non anche quelle attinenti alla tutela dell’interesse culturale, inteso come interesse storico, artistico, archeologico o demoetnoantropologico) da rendersi nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica. Rimane fermo quanto previsto ai fini della procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA), per le opere che vi sono soggette. Nel caso in cui il progetto di intervento richieda la VIA di competenza statale, infatti, il relativo provvedimento viene reso dal Ministero della transizione ecologica, previa acquisizione del concerto del Ministero della cultura, al quale spetta quindi un potere decisorio.
Sempre nella direzione di semplificazione delle procedure, il medesimo decreto-legge ha esteso il regime di autorizzazione unica e procedura abilitativa semplificata (PAS) anche ai progetti di repowering di impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici già esistenti, classificandoli – nei casi specificati – come «interventi non sostanziali» .
In aggiunta, le modifiche introdotte in sede di conversione al decreto-legge energia hanno portato ad un’estensione dell’ambito applicativo dei procedimenti semplificati in materia di repowering, qualificando come non sostanziali anche modifiche degli impianti eolici comportanti la realizzazione di strutture di altezza di molto superiore rispetto all’impianto originariamente autorizzato . Ulteriori semplificazioni introdotte in materia prevedono che, qualora si tratti di interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata, la realizzazione delle relative opere connesse è soggetta alla dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) .
Si è disposto inoltre che nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre agli indici di copertura già esistenti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60 per cento dell’area industriale di pertinenza. Si interviene al contempo sulla disciplina relativa ai criteri in base ai quali un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile.
Sono state introdotte altresì iniziative normative volte alla predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.
Si è intervenuti inoltre sui tempi delle autorizzazioni, riducendo in particolare il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti nell’ambito del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno È stata, in particolare, definita la procedura di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, attribuendo al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri funzioni di impulso, anche ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo statale, relativamente all’individuazione da parte delle Regioni, con proprie leggi, delle aree idonee. Sono state inoltre inserite nell’elenco delle aree considerate idonee ope legis, nelle more del procedimento di individuazione delle stesse, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici, né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni culturali tutelati. La fascia di rispetto è determinata: nel caso di impianti eolici, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri; per gli impianti fotovoltaici, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di un chilometro.
Giova ricordare come l’individuazione di un’area come idonea in base al quadro normativo vigente fa sì che si applichi il regime delle procedure autorizzative specifiche per le aree idonee ai sensi del quale: nei procedimenti di autorizzazione – ivi inclusi quelli per l’autorizzazione di valutazione di impatto ambientale (VIA) – l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante; dunque, decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere, l’amministrazione competente provvede comunque; i termini delle procedure. Si prevede che, nei procedimenti autorizzativi per impianti da fonti rinnovabili di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, in caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) dello Stato le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate in caso di valutazioni contrastanti da parte delle amministrazioni competenti sostituiscano il provvedimento di VIA e ad esse si applicano le norme richiamate del Codice dell’ambiente. Si stabilisce che le suddette deliberazioni confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, così come quelle adottate dal Consiglio dei ministri inerente il caso di amministrazioni dissenzienti; il procedimento deve concludersi entro successivi sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’autorizzazione si intende rilasciata se il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio della VIA. Alle riunioni delle Consiglio dei ministri convocate per l’adozione di tali deliberazioni possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome, che esprimono definitivamente la posizione delle amministrazioni di riferimento e di quelle non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.
L’articolo 8 del decreto-legge n. 50 del 2022, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta.